Buongiorno,
molti agriturismi del territorio stanno contattando l’uffiicio per organizzare eventi musicali e con somministrazione di alimenti e bevande all’interno di aree scoperte di propria pertinenza.
A parere di chi scrive la fattispecie non può essere soggetta a SCIA/licenza ai sensi della sentenza 142/67 della CC trattandosi non di luogo pubblico ma di luogo esposto al pubblico.
Si chiede conferma di questa interpretazione poiché la vecchia gestione dell’ufficio assoggettava il tutto a licenza art. 68/69 TULPS.
Si chiede inoltre come valutare di conseguenza l’applicabilità o meno dell’art. 80 TULPS.
Rimane inteso il rispetto del regolamento comunale sulle emissioni acustiche.
E’ sempre da vedere caso per caso. La cosa può essere insignificante da un punto di vista amministrativo: mera musica di sottofondo, anche se dal vivo, durante la somm.ne agrituristica. In altre parole, la somm.ne agrituristiche è quella che sarebbe senza musica. La musica è un plus che non cambia, da un punto di vista sostanziale, ciò che sarebbe comunque esercitato (stesse modalità).
In questo caso sarebbe solo da verificare l’impatto acustico e le relative ed eventuali procedure: legge 447/95 e normative regionale.
Invece, se l’evento assume una rilevanza tale da potersi imputare al soggetto l’esercizio del trattenimento, allora, prima di tutto, siamo di fronte a un agricoltore che non svolge più un’attività agricola connessa (anche se temporaneamente fa un altro mestiere) in una destinazione d’suo agricola. E qui il primo problema. A prescindere dai titoli TULPS, lo potrebbe fare?
Sui titoli TULPS è da vedere. Posto che siamo di fronte al trattenimento professionale (ipotesi), si può andare verso la necessità del pacchetto 68 +80 TULPS o solo dell’art. 68.
Vedi qua circa la sentenza della C.Cost che citi e sul trattenimento in generale: