Evento in piazza tre giorni entro le 24:00

Premetto che ho tentato invano di trovare la risposta in altri argomenti.

La domanda è la seguente: un evento (pubblico spettacolo e food truck) caratterizzato da:

  • assenza di strutture o contenimento varie che si sviluppa nella piazza del paese;
  • durata dalle 18:00 alle 24:00 per tre giorni di fila;
  • capienza entro le 200 persone

ha la necessità della commissione di vigilanza?

Se fossero presentate 3 scia separate?

Grazie a chi risponderà

La cosa principale è stabilire innanzitutto se la piazza in questione deve essere considerata “locale (luogo) di pubblico spettacolo”.

In linea generale, non sono considerati “locali di pubblico spettacolo” i luoghi all’aperto non confinati o delimitati, dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico (art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996).

Diversamente: se i luoghi all’aperto, pur privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, sono confinati o delimitati in qualsiasi modo (transenne, recinzioni o altro) o anche solo circoscritti da edifici, in modo tale che sia necessario individuare la capienza massima degli spettatori, allora rientrano tra i “locali di pubblico spettacolo” e vanno soggetti alla relativa disciplina per quanto riguarda le verifiche di agibilità.

Se la manifestazione di pubblico spettacolo ne avesse i requisiti e potesse usufruire della possibilità di SCIA semplificata prevista dall’art. 7 del D.L. 201/2024 (cosiddetta “SCIA 2000”), sarebbe sicuramente una cosa positiva.

In caso contrario, si dovrà richiedere la licenza ex art. 68 TULPS (per le tre serate complessive) oppure presentare una SCIA per ognuna delle tre serate.

La capienza entro le 200 persone escluderebbe comunque la necessita della CCVLPS: il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista abilitato, come dispone il secondo comma dell’art. 141 del Regolamento TULPS.

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Per un evento di questo tipo non è necessaria la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS), e l’ipotesi di presentare 3 SCIA separate è del tutto superflua oltre che irregolare.

Ecco l’analisi dettagliata e le motivazioni normative:

1. Perché NON occorre la Commissione di Vigilanza?

Ai sensi dell’art. 141 del Regolamento d’Esecuzione del TULPS (R.D. 635/1935), come modificato dal D.P.R. 311/2001 e dal D.L. 91/2013 (convertito in L. 112/2013):

  • Soglia dei 200 partecipanti: Per eventi e manifestazioni temporanee con un affollamento/capienza pari o inferiore a 200 persone e che si concludono entro le ore 24:00 del giorno di inizio, la verifica e la parere della Commissione di Vigilanza sono sostituiti da una Relazione Tecnica d’Asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto all’albo).

  • Assenza di strutture complesse: La presenza di soli food truck e l’assenza di strutture per il pubblico (come tribune, palchi complessi, transennamenti delimitanti la capienza) semplifica ulteriormente le verificatese, poiché non vi sono impianti d’allestimento soggetti a collaudi strutturali articolati.

2. Procedura corretta da seguire

Anziché la richiesta di agibilità art. 80 TULPS tramite Commissione, l’organizzatore deve presentare al Comune una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ex art. 68 TULPS:

  1. Relazione Tecnica d’Asseverazione (art. 141 TULPS): Il tecnico abilitato attesta che la manifestazione si svolge in un luogo all’aperto, con capienza inferiore a 200 persone, entro le ore 24:00, e che rispetta le regole d’igiene, sicurezza e prevenzione incendi.

  2. Documentazione Integrativa:

    • Planimetria dell’area (con posizionamento dei food truck, vie di fuga e presidi antincendio/estintori).

    • Scheda o notifica sanitaria (SCIA/SIA) per la somministrazione e somministrazione itinerante dei food truck.

    • Documentazione/Certificazione d’impatto acustico o deroga acustica temporanea rilasciata dal Comune.

    • Certificato di conformità per eventuali impianti elettrici temporanei/allacci o generatori dei food truck.

3. La questione delle “3 SCIA separate”

Presentare 3 SCIA distinte per le 3 giornate è una scelta inutile e tecnicamente scorretta:

  • Unicità dell’evento: L’evento costituisce un’unica manifestazione temporanea ad argomentazione unitaria che si sviluppa su più giorni (3 giorni consecutivi).

  • Criterio della capienza: La capienza si riferisce alla presenza contemporanea massima di persone (200 persone allo stesso momento), non al totale cumulato dei 3 giorni.

  • Svolgimento entro le 24:00: L’orario indicato (18:00 - 24:00) rispetta perfettamente il requisito del limite orario previsto dall’art. 141 TULPS per ciascuna singola giornata.

L’organizzatore deve quindi presentare un’unica SCIA per pubblico spettacolo, indicando nell’oggetto e nella relazione che l’evento si svolgerà nell’arco delle 3 date indicate con orario giornaliero 18:00 - 24:00.

Ecco la checklist operativa ripartita per ambiti, pensata per raccogliere e presentare tutta la documentazione necessaria all’Unità SUAP / Commercio del Comune in un’unica pratica di SCIA ex art. 68 TULPS.

1. Documenti Amministrativi ed Generali

  • [ ] Modulo SCIA ex art. 68 TULPS (Pubblico Spettacolo / Evento Temporaneo) compilato dal legale rappresentante o organizzatore dell’evento.

  • [ ] Copia del documento d’identità e codice fiscale del promotore / organizzatore.

  • [ ] Atto di disponibilità dell’area: Delibera/autorizzazione comunale all’occupazione di suolo pubblico (OSP) o concessione della piazza.

  • [ ] Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUAP (se previsti dal regolamento comunale).

  • [ ] Ricevuta dell’assolvimento dell’imposta di bollo (se dovuta).

  • [ ] Programma dettagliato della manifestazione con indicazione degli orari di svolgimento (18:00 - 24:00 per le 3 giornate) e delle attività svolte (es. musica di sottofondo, piccolo intrattenimento).

2. Documentazione Tecnica e di Sicurezza

  • [ ] Relazione Tecnica d’Asseverazione (ex art. 141 Regolamento TULPS):

    • Firmata da un tecnico abilitato (Ing., Arch., Geom., Per. Ind. iscritto all’albo).

    • Assevera che l’evento ha capienza contemporanea $\le 200$ persone, termina entro le 24:00 e rispetta le condizioni di sicurezza e igiene.

  • [ ] Planimetria dell’area di evento (in scala opportuna):

    • Posizionamento esatto dei food truck.

    • Individuazione delle vie di esodo, dei punti di evacuazione e dell’accesso per i mezzi di soccorso (VVF e Ambulanza).

    • Posizione dei presidi antincendio (estintori) e dell’eventualità di quadri elettrici temporanei.

  • [ ] Piano di Sicurezza ed Emergenza (Safety e Security):

    • Redatto ai sensi della Direttiva Piantedosi / Circolari Gabrielli-Morcone.

    • Valutazione del rischio, gestione degli affollamenti, misura delle vie d’uscita, indicazione degli addetti Antincendio/Primo Soccorso e del referente della sicurezza.

  • [ ] Dichiarazione di Corretta Posa / Conformità Impianti Elettrici (DiCo/DiRi):

    • Per eventuali allacciamenti alla rete pubblica o distributori provvisori.

    • Certificazione di conformità dei gruppi elettrogeni o generatori utilizzati dai food truck (se autonomi).

3. Documentazione Igienico-Sanitaria (Food Truck)

  • [ ] Notifica Sanitaria (SCIA/SIA) per somministrazione temporanea di alimenti e bevande:

    • Una per ogni food truck partecipante (oppure cumulativa, secondo le prassi regionali/ASL locali).
  • [ ] Copia della registrazione / autorizzazione sanitaria itinerante di ciascun food truck.

  • [ ] Attestati HACCP di tutto il personale impegnato nella somministrazione.

  • [ ] Elenco degli allergeni e menù esposti presso ogni mezzo.

  • [ ] Dichiarazione sull’approvvigionamento idrico e smaltimento reflui:

    • Gestione dei serbatoi d’acqua potabile e delle acque grigie/nere del truck.

    • Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante l’evento.

4. Limiti Acustici ed Emissioni

  • [ ] Documentazione di Impatto Acustico (DIMA) redatta da Tecnico Competente in Acustica (TCA), oppure Domanda di Deroga Acustica Temporanea (qualora sia prevista musica/amplificazione che supera i limiti del piano di classificazione acustica comunale).

5. Altri Adempimenti Soggetti a Terzi (Da conservare/presentare)

  • [ ] Modulo / Permesso SIAE: Per la riproduzione di musica dal vivo o d’ambiente.

  • [ ] Polizza assicurativa di responsabilità civile (RCT) a copertura di eventuali danni verso terzi o cose durante i 3 giorni di evento.

Potrebbe essere anche una scelta “inutile”, per carità…
Soprattutto dopo l’introduzione della cosiddetta “SCIA 2000 persone”, che - nel caso degli spettacoli dal vivo - offre una semplificazione molto maggiore sia in termini di capienza che in quelli di orario e durata plurigiornaliera dell’evento; cosicché, in pratica, la SCIA già prevista dall’art. 68 del TULPS per spettacoli fino a 200 persone che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio resterebbe sostanzialmente applicabile solo per attività di discoteca, locali di ballo (e poco altro), che - a quelle condizioni - costituiscono un numero esiguo di situazioni.

Ma sul fatto che sia una scelta “tecnicamente scorretta”, perché la scelta corretta sarebbe la presentazione di un’unica SCIA valida per un evento che dura più giorni e prevede ripetuti spettacoli fino a 200 persone che si concludono entro le ore 24 di ciascun giorno, non sono d’accordo.

E non solo perché non mi risulta alcuna giurisprudenza in tal senso, o perché i comuni sono divisi nell’accogliere o meno questa tesi, o perché la stessa dottrina non è univoca sul punto…
Non sono d’accordo sulla base di un ragionamento giuridico.

La SCIA prevista dall’art. 68 TULPS è una deroga alla situazione generale (obbligo di licenza) prevista dalla stessa norma. E sappiamo che uno dei principi generali del diritto è che le deroghe non ammettono un’interpretazione estensiva e vanno applicate solo ai casi esatti previsti dal testo, interpretato in modo restrittivo e letterale.
Quindi, se l’art. 68 recita: “Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo” e nel post precedente mi si dice:

l’interpretazione logica e letterale deve riconoscere che l’evento NON SI CONCLUDE entro le ore 24 del giorno d’inizio.

Tant’è vero, sempre in tema di deroghe e della loro interpretazione corretta, che in sede di conversione in legge del D.L. 201/2024 il legislatore è dovuto tornare sull’art. 7 che disciplina la “SCIA 2000 persone” in deroga dalla norma ordinaria, inserendo l’inciso «compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative».
Questo inciso non è presente nell’art. 68 TULPS e - sempre per principio di diritto - non è “inseribile” per analogia.

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Sono d’accordo con te. Onestamente ho richiesto le tre SCIA. Mi è sembrata la scelta più corretta a tutela dell’ente e dell’organizzatore dell’evento. Condivido che la scelta di produrre una sola SCIA svierebbe quella che è la deroga ammessa dal legislatore.

Grazie per la condivisione