Eventuale vendita sottocosto

se il commerciante applica uno sconto tale che il prezzo di vendita finale al pubblico è inferiore al suo effettivo prezzo di acquisto (il costo in fattura maggiorato di IVA e tasse, e diminuito di eventuali sconti o contributi documentati), lo stesso deve fare comunicazione di vendita sottocosto con tutto quello che ne deriva, ed è sanzionabile ?

Si applica il d.lgs. n. 114/98 e il DPR 218/2001

Vedi

Art. 15

7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall’articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 2 e 3.

Art. 22

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

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Il DPR n. 218/2001 indica la necessità della comunicazione e specifica le ipotesi sanzionatorie proprio in funzione dell’art. 22, comma 3 citato.

In conclusione, la risposta è affermativa. La vendita sottocosto senza comunicazione è sanzionabile.