False dichiarazioni: ANAC amplia i controlli e le sanzioni | LavoriPubblici False dichiarazioni: ANAC amplia i controlli e le sanzioni | LavoriPubblici
Delibera ANAC n. 210/2026: l’Autorità amplia i poteri sanzionatori per false dichiarazioni negli appalti
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha impresso una significativa stretta sui controlli e sul sistema punitivo relativo alle false dichiarazioni rese nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica. Attraverso la Delibera n. 210 del 25 maggio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2026, è stato modificato il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio (precedentemente disciplinato dalla Delibera n. 271/2023).
CONTENUTO
Il nuovo assetto regolatorio amplia il perimetro delle fattispecie soggette a sanzione. Non sono più punibili solo le falsità sui requisiti generali, ma anche quelle riguardanti il versamento del contributo ANAC, la validità della garanzia provvisoria e gli elementi qualitativi dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Una novità assoluta riguarda la soggettività passiva delle sanzioni: per la prima volta, l’ANAC potrà sanzionare le stazioni appaltanti e gli enti concedenti qualora rendano comunicazioni false. Tra i comportamenti censurabili figurano l’indicazione di personale dedicato inesistente o la trasmissione di informazioni non veritiere circa l’adeguamento ai pareri di precontenzioso.
Il sistema sanzionatorio è così strutturato:
- Sanzioni amministrative pecuniarie: da un minimo di 500 € fino a 50.000 €, con la possibilità di raggiungere 1 milione di € per le violazioni di eccezionale gravità.
- Sanzioni interdittive: in caso di dolo o colpa grave, è prevista l’iscrizione nel Casellario ANAC e l’esclusione dalle gare pubbliche per un periodo fino a due anni.
Inoltre, viene responsabilizzata ulteriormente la figura del RUP (Responsabile Unico del Progetto): l’omissione della segnalazione di tali illeciti è essa stessa sanzionabile, mentre il termine per l’invio della segnalazione all’Autorità è stato elevato a 60 giorni.
CONCLUSIONI
La riforma punta a garantire la massima trasparenza e veridicità dei dati inseriti nei sistemi informativi degli appalti. L’estensione delle responsabilità anche alle stazioni appaltanti segna un cambio di paradigma, imponendo una verifica rigorosa non solo ai concorrenti privati ma anche ai soggetti pubblici.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: il RUP deve prestare massima attenzione ai termini di comunicazione (60 giorni) e alla veridicità dei dati inseriti per conto della stazione appaltante (es. personale dedicato). L’omessa segnalazione o la dichiarazione falsa possono esporre il funzionario a sanzioni pecuniarie dirette e procedimenti disciplinari.
- Per il Concorsista: il tema è centrale nella materia del Diritto Amministrativo e della Legislazione sui Contratti Pubblici. È fondamentale conoscere il ruolo dell’ANAC e le funzioni del Casellario Informatico, nonché il principio di leale collaborazione tra PA e privati.
PAROLE CHIAVE
ANAC, False dichiarazioni, Appalti Pubblici, Sanzioni Amministrative, RUP, Casellario Informatico, Offerta economicamente più vantaggiosa.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Delibera ANAC n. 210 del 25 maggio 2026: Provvedimento che modifica ed estende il potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di false dichiarazioni.
- Delibera ANAC n. 271/2023: Precedente regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio, ora integrato dalle nuove disposizioni.
- Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2026: Fonte ufficiale di pubblicazione della nuova disciplina sanzionatoria.
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