Festa rionale e SCIA - Toscana

Buongiorno,
siamo di fronte ad una festa rionale organizzata per un sabato ed una domenica. La festa consiste, in entrambi in giorni, nella cena con inizio alle ore 19 e in due serate musicali distinte dalle 22 alle 24 (una sera dj ed una sera musica dal vivo). Essendo sotto le 200 persone e considerato che la musica termina entro le ore 24 (anche se per due giorni consecutivi), è possibile fare una scia ex art.68 indicando le due date? Per la somministrazione già la Regione Toscana ha introdotto la scia temporanea.

Ogni caso è un caso a sé. A volte si applica l’art. 68 TULPS, a volte si applica l’art. 80 TULPS e, a volte, si applicano entrambi. Dipende dalle casistiche. La questione delle 200 persone afferisce all’art. 80 TULPS.

Vedi poi l’applicabilità dell’art. 38-bis del DL 76/2020 che indica la SCIA per particolari eventi fino a 1000 persone.

Su tutto, che forse è la cosa più importante, c’è la questione dell’autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

In conclusione, per il pubblico spettacolo, da vedere nei dettagli, ma si può applicare una SCIA comprensiva della valutazione afferenti all’art. 68 e 80: SCIA asseverata. Sull’impatto acustico, invece raccomando precisione nell’applicazione delle procedure abilitative. In Toscana vedi la LR 89/98 e il DPGR 2R/2014.

Vedi anche le faq;

La somm.ne temporanea segue le regole di cui all’art. 52 della LR 62/2018. Verificate le condizioni, si applica la SCIA + la notifica sanitaria

Vedi:

La scia art.38 bis fino a 1000 persone non è possibile applicarla in quanto l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico. Fino a qualche tempo fa venivano fatte due giornate distinte a distanza di circa due settimane con scia ex art.68 e valutazione di impatto acustico ma per ragioni logistiche e di praticità, questa associazione vorrebbe concentrare tutto in due giornate consecutive (si allestisce e si smonta una volta sola!). Per la somministrazione temporanea non ci sono problemi, i dubbi erano solo sul pubblico spettacolo

Si tratterebbe di una SCIA condizionata (come si dice dal 2016 in poi). La SCIA è sempre applicabile e solo che l’esercizio effettivo è possibile solo dopo che anche gli eventuali procedimenti autorizzatori sono andato a buon fine.


Per il resto rinnovo quanto detto. Io applicherei la SCIA ex art. 38-bis anche per due giorni consecutivi (sempre che ci sia il rispetto delle altre condizioni). Al limite, si potrebbero presentare due diverse SCIA per i due giorni (la legge non lo vieta) ma, allora, la cosa sarebbe più semplice con una SCIA sola che comprende i due giorni.

Un’ultima osservazione, prima di ringraziare. L’art.38 bis parla di spettacoli culturali (danza, musica, proiezioni cinematografiche…) Una serata di DJ e una di concerto rock però forse non rientrano fra queste casistiche. Perciò più sicuro una SCIA art.68 con indicate due date, anche se consecutive.

Il concetto è elastico. Spettacoli dal vivo che comprendano musica… L’alibi culturale ce lo puoi trovare. E comunque, se non è culturalmente rilevante il rock… :blush:
In ogni caso, il problema non è tanto l’art. 68, le cui valenze sono molto labili, quanto l’art. 80 TULS. Qua si può applicare la SCIA fino a 200 persone di capienza in condizioni normali oppure fino a 1000 alle condizioni dell’art. 38-bis

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