Gara digitale, il malfunzionamento della piattaforma va provato - Le Autonomie Gara digitale, il malfunzionamento della piattaforma va provato - Le Autonomie
TAR Lazio n. 10691/2026 e TAR FVG n. 211/2026: il malfunzionamento della piattaforma digitale deve essere rigorosamente provato
CONTENUTO
Secondo l’orientamento espresso dal TAR Lazio n. 10691/2026 e dal TAR FVG n. 211/2026, nelle gare d’appalto gestite tramite sistemi telematici, il malfunzionamento della piattaforma digitale non può essere oggetto di una mera presunzione. Al contrario, l’operatore economico che lamenti l’impossibilità di caricare la propria offerta ha l’onere di fornire una prova rigorosa del disservizio.
Tale prova deve basarsi su elementi oggettivi e documentali, quali:
- File log di sistema;
- Screenshot che attestino l’errore in tempo reale;
- PEC di segnalazione tempestiva inviata alla stazione appaltante.
In mancanza di una prova documentale che dimostri un disservizio imputabile direttamente alla stazione appaltante o al gestore del sistema, non sussistono i presupposti per la proroga dei termini o la riapertura della gara. Di conseguenza, non trova applicazione il disposto dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che disciplina i casi di malfunzionamento dei sistemi di approvvigionamento digitale.
A rafforzare tale principio interviene il Consiglio di Stato (sent. 2026), il quale chiarisce che i log di sistema godono di un valore legale prevalente rispetto a eventuali archivi o ricostruzioni provenienti da fonti esterne alla piattaforma certificata.
CONCLUSIONI
La giurisprudenza amministrativa del 2026 conferma il principio di auto-responsabilità dell’operatore economico: l’esclusione derivante dal mancato invio dell’offerta entro i termini è legittima se non viene provato tecnicamente il guasto della piattaforma. La pubblica amministrazione non è tenuta a riaprire i termini sulla base di semplici allegazioni non supportate dai log di sistema.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: Il RUP e i componenti del seggio di gara devono astenersi dal concedere proroghe o riammissioni d’ufficio basate su semplici reclami informali. Prima di adottare qualsiasi provvedimento di riapertura dei termini ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, è necessario acquisire i log di sistema dal gestore della piattaforma. Un’ingiustificata riapertura dei termini potrebbe configurare un’illegittima violazione della par condicio tra i concorrenti, con possibili riflessi in termini di responsabilità amministrativa.
- Per il Concorsista: Il tema rientra pienamente nella materia del Diritto Amministrativo e della disciplina sui Contratti Pubblici. È fondamentale conoscere le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici previste dal D.Lgs. 36/2023. I collegamenti principali riguardano il principio di auto-responsabilità del concorrente, l’onere della prova nel processo amministrativo e l’utilizzo di strumenti tecnologici certificati nella PA.
PAROLE CHIAVE
Gare digitali, Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 36/2023, malfunzionamento piattaforma, onere della prova, file log, proroga termini.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 36/2023, art. 25, comma 2: Norma che disciplina la gestione dei malfunzionamenti delle piattaforme di approvvigionamento digitale e le conseguenti misure correttive (proroghe).
- TAR Lazio, sentenza n. 10691/2026: Pronuncia che esclude la presunzione di malfunzionamento, richiedendo la prova del file log.
- TAR FVG, sentenza n. 211/2026: Sentenza che conferma l’obbligo di segnalazione tempestiva e prova documentale del disservizio per ottenere la riapertura dei termini.
- Consiglio di Stato, sentenza 2026: Sentenza che sancisce la prevalenza legale dei log di sistema della piattaforma rispetto a documentazione esterna.
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