Giustizia Amministrativa - Accesso difensivo e segnalazione alle Forze dell’ordine: limiti all’ostensibilità del nominativo del segnalante Giustizia Amministrativa - Accesso difensivo e segnalazione alle Forze dell'ordine: limiti all'ostensibilità del nominativo del segnalante
TAR Emilia-Romagna n. 136/2022: limiti all’ostensibilità dei nominativi dei segnalanti nell’accesso difensivo
CONTENUTO
Il TAR Emilia-Romagna, con la sentenza n. 136/2022, è intervenuto su una questione delicata riguardante il bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo e la tutela della riservatezza dei soggetti che effettuano segnalazioni alle Forze dell’ordine.
Secondo l’orientamento espresso dai giudici amministrativi, i nominativi dei segnalanti non sono rilasciabili nell’ambito di un’istanza di accesso ai documenti amministrativi finalizzata alla difesa in giudizio. Il ragionamento giuridico poggia sulla distinzione tra la natura del documento e il dato in esso contenuto: l’identità del segnalante è qualificata come dato personale ai sensi del Regolamento (UE) GDPR 679/2016, e non come un atto amministrativo in senso stretto.
La giurisprudenza evidenzia che tali dati godono di una tutela rafforzata, che impone l’oscuramento del nominativo qualora la conoscenza dello stesso non risulti strettamente strumentale all’esercizio del diritto di difesa. Pertanto, la Pubblica Amministrazione, nel riscontrare l’istanza, deve garantire la trasparenza dell’azione amministrativa (il contenuto della segnalazione) salvaguardando però l’anonimato del privato che ha attivato i poteri di controllo dell’autorità.
CONCLUSIONI
In sintesi, la sentenza conferma che il diritto di accesso difensivo non è assoluto. Prevale la tutela della privacy del segnalante prevista dal GDPR 679/2016, a meno che l’interessato non dimostri che la conoscenza dell’identità specifica sia indispensabile per la propria difesa tecnica, procedendo in via ordinaria con l’oscuramento dei dati identificativi.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nell’istruttoria di un’istanza di accesso ex L. 241/1990 avente a oggetto esposti o segnalazioni, il responsabile del procedimento deve operare un attento bilanciamento. È necessario procedere con l’oscuramento dei dati personali dei segnalanti per evitare violazioni della normativa sulla privacy (GDPR 679/2016), che potrebbero comportare responsabilità disciplinari o sanzioni da parte del Garante. L’ostensibilità integrale è ammessa solo se vi è una comprovata e specifica necessità difensiva che prevalga sul diritto alla riservatezza.
- Per il Concorsista: il tema rientra nel programma di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento all’istituto del diritto di accesso e al suo coordinamento con il Codice della Privacy e il GDPR. È utile collegare questo orientamento al principio di trasparenza e ai limiti derivanti dal segreto d’ufficio e dalla tutela dei terzi controinteressati.
PAROLE CHIAVE
Accesso difensivo, GDPR 679/2016, Segnalazioni, Privacy, TAR Emilia-Romagna, Dati personali, Trasparenza amministrativa.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- TAR Emilia-Romagna, n. 136/2022: Sentenza che nega il rilascio dei nominativi dei segnalanti nell’accesso difensivo per la prevalenza della tutela dei dati personali.
- GDPR 679/2016: Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, posto a base del limite all’ostensibilità.
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