Giustizia Amministrativa - Alla Corte costituzionale l’applicazione della deroga al limite del 20% di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 https://share.google/4W1TpfradHBNBr8gK

Giustizia Amministrativa - Alla Corte costituzionale l’applicazione della deroga al limite del 20% di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Giustizia Amministrativa - Alla Corte costituzionale l’applicazione della deroga al limite del 20% di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

ARTICOLO 35 D.LGS. 165/2001: LA CORTE COSTITUZIONALE AL VAGLIO DELLA DEROGA AL LIMITE DEL 20% PER IL RECLUTAMENTO

CONTENUTO

La questione della legittimità costituzionale riguardante l’applicazione della deroga al limite del 20%, prevista dall’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), è stata rimessa all’esame della Corte Costituzionale. Tale limite si riferisce alla spesa per nuovi incarichi e al reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche.

Il quadro giurisprudenziale di riferimento vede la Consulta già impegnata nell’esame di norme analoghe finalizzate alla razionalizzazione delle procedure di accesso al pubblico impiego:

  • Con la sentenza n. 58 del 31 marzo 2021, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative alla riduzione della validità delle graduatorie concorsuali da tre a due anni.
  • Con la sentenza n. 93 del 28 maggio 2026, l’organo giudicante ha confermato la non fondatezza delle questioni sollevate sulla legge regionale Sardegna n. 24/2025, analizzata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione e al citato art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001.

Il punto centrale del dibattito giuridico risiede nella verifica della conformità di tale deroga ai principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). La Corte è chiamata a stabilire se le eccezioni ai limiti di spesa per il reclutamento siano coerenti con la necessità di garantire l’efficienza amministrativa senza ledere la parità di trattamento tra i candidati e la sostenibilità finanziaria.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico di questo orientamento è la progressiva definizione dei confini entro cui il legislatore (nazionale o regionale) può derogare ai limiti percentuali di assunzione. Sebbene la Corte abbia finora salvaguardato la discrezionalità legislativa in materia di validità delle graduatorie e norme regionali specifiche, la verifica sul limite del 20% rappresenta un passaggio cruciale per la gestione del turnover nelle PA.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: deve prestare massima attenzione alla programmazione del fabbisogno del personale. L’adozione di atti che ignorino il limite del 20% o le sue specifiche deroghe, in attesa del vaglio di legittimità, potrebbe esporre l’amministrazione a profili di irregolarità contabile o a contestazioni davanti alla Corte dei Conti in caso di superamento dei tetti di spesa non autorizzati.
  • Per il Concorsista: il tema ricade pienamente nella materia del Diritto Amministrativo (Organizzazione della PA e Pubblico Impiego). È fondamentale approfondire il funzionamento dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 e il collegamento tra il reclutamento e i principi di cui agli art. 3 e 97 Cost., con particolare riferimento alla durata e all’utilizzo delle graduatorie.

PAROLE CHIAVE

Articolo 35 d.lgs. 165/2001, Corte Costituzionale, reclutamento personale, limite 20%, graduatorie pubbliche, buon andamento, eguaglianza.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 5-ter: disciplina il reclutamento del personale e i limiti di validità e scorrimento delle graduatorie.
  2. Corte Costituzionale, sentenza n. 58 del 31 marzo 2021: decisione sulla riduzione della validità temporale delle graduatorie da 3 a 2 anni.
  3. Corte Costituzionale, sentenza n. 93 del 28 maggio 2026: pronuncia sulla legittimità della legge regionale Sardegna n. 24/2025 in materia di pubblico impiego.
  4. Costituzione Italiana, artt. 3 e 97: principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

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