Giustizia Amministrativa - Alla Corte costituzionale la competenza esclusiva dei Comuni altoatesini a individuare e disciplinare gli insiemi quali beni paesaggistici https://share.google/tkkWh0gE4YTlRLPTB

Giustizia Amministrativa - Alla Corte costituzionale la competenza esclusiva dei Comuni altoatesini a individuare e disciplinare gli insiemi quali beni paesaggistici Giustizia Amministrativa - Alla Corte costituzionale la competenza esclusiva dei Comuni altoatesini a individuare e disciplinare gli insiemi quali beni paesaggistici

T.r.g.a. Bolzano n. 143/2026: al vaglio della Consulta la competenza dei Comuni sugli “insiemi” paesaggistici

CONTENUTO

Il T.r.g.a. di Bolzano, con l’ordinanza 7 luglio 2026, n. 143, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 48, comma 3, legge provinciale Bolzano 9/2018. La norma oggetto di contestazione attribuisce ai Comuni altoatesini il potere esclusivo di individuare e disciplinare i cosiddetti “insiemi” in qualità di beni paesaggistici.

L’aspetto critico evidenziato dal giudice amministrativo risiede nel fatto che tale disposizione esclude qualsiasi forma di potere provinciale di controllo o indirizzo sulla materia. Il dubbio di costituzionalità sollevato dal T.r.g.a. di Bolzano si articola su più fronti:

  1. Violazione degli artt. 8, n. 6, 16 e 18 del DPR 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige);
  2. Contrasto con l’art. 3 Cost., per possibile irragionevolezza o disparità di trattamento;
  3. Rapporto con l’art. 117, comma 2, lett. s, Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Sebbene la giurisprudenza consolidata riconosca la tutela del paesaggio come prerogativa statale, lo Statuto speciale garantisce una particolare autonomia alle Province autonome. Tuttavia, la totale esclusione del livello provinciale nell’individuazione degli “insiemi” a favore di quello comunale è stata ritenuta meritevole di scrutinio da parte della Corte costituzionale.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico di questa ordinanza è la sospensione del giudizio in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla legittimità della normativa provinciale. Se la norma dovesse essere dichiarata incostituzionale, verrebbe meno il fondamento del potere dei Comuni di gestire autonomamente, e senza controlli sovraordinati, la disciplina degli “insiemi” paesaggistici.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: i funzionari degli uffici tecnici e urbanistici dei Comuni interessati devono operare con estrema cautela nell’adozione di atti basati sull’art. 48, comma 3, legge provinciale Bolzano 9/2018. L’eventuale declaratoria di incostituzionalità potrebbe travolgere i provvedimenti adottati, con possibili profili di responsabilità amministrativa o contenziosi in sede di giustizia amministrativa.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e del Diritto Costituzionale. È un caso studio rilevante per approfondire il riparto di competenze tra Stato, Regioni a statuto speciale e Autonomie locali (ex art. 117 Cost. e statuti speciali), nonché il concetto di “tutela del paesaggio” come valore trasversale.

PAROLE CHIAVE

Paesaggio, Beni paesaggistici, Insiemi, Bolzano, Corte costituzionale, Autonomia speciale, Statuto Trentino-Alto Adige, Urbanistica.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Ordinanza T.r.g.a. Bolzano 7 luglio 2026, n. 143: Provvedimento di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità sulla gestione degli “insiemi” paesaggistici.
  2. Art. 48, comma 3, legge provinciale Bolzano 9/2018: Norma provinciale che delega ai Comuni l’individuazione e disciplina degli insiemi paesaggistici senza controlli provinciali.
  3. DPR 670/1972 (Artt. 8, 16, 18): Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige che definisce le competenze legislative e amministrative delle Province autonome.
  4. Art. 117, comma 2, lett. s, Costituzione: Riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

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