Giustizia Amministrativa - Competenza in materia di salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico https://share.google/eEGUg6sDTdzrHT3Z3
Cons. Stato n. 1113/2024 e n. 166/2026: la competenza sul diniego della gestione autonoma idrica spetta all’EGATO
CONTENUTO
Il tema della salvaguardia della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato (SII) è al centro di recenti chiarimenti giurisprudenziali. La disciplina generale è dettata dagli artt. 147 e 148 d.lgs. 152/2006, i quali stabiliscono un principio di unicità della gestione a livello di ambito territoriale.
Secondo il quadro normativo vigente, i Comuni possono mantenere gestioni autonome del servizio idrico esclusivamente nelle ipotesi tassative ed espressamente previste dalla legge. Tuttavia, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare di tale deroga non è rimessa alla valutazione discrezionale dell’ente locale interessato.
Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 1113/2024 e n. 166/2026, ha ribadito un principio fondamentale di competenza: l’accertamento dei requisiti per la salvaguardia delle gestioni autonome e l’eventuale adozione del provvedimento di diniego devono promanare dall’ente di governo dell’ambito competente (EGATO). Di conseguenza, il singolo Comune non ha il potere di adottare autonomamente atti di diniego o di conferma della propria gestione, poiché tale funzione è riservata alla struttura sovracomunale di governo dell’ambito.
CONCLUSIONI
La giurisprudenza amministrativa chiarisce che l’autonomia gestionale dei Comuni in materia idrica è un’eccezione che deve essere validata dall’EGATO. Qualsiasi atto che incida sulla possibilità di mantenere la gestione autonoma adottato dal solo Comune è viziato per incompetenza, spettando solo all’ente di governo d’ambito la valutazione tecnica e amministrativa circa il rispetto degli artt. 147 e 148 d.lgs. 152/2006.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale astenersi dall’adottare atti gestionali o provvedimentali che presuppongano una competenza comunale sulla “salvaguardia” della gestione idrica. L’adozione di un atto al di fuori della propria competenza espone l’amministrazione a ricorsi per annullamento e il dipendente a potenziali profili di responsabilità amministrativa per l’inefficacia dell’azione intrapresa. Bisogna sempre interfacciarsi con l’EGATO per ogni determinazione sul SII.
- Per il Concorsista: il tema ricade nel Diritto Amministrativo (riparto di competenze e vizi dell’atto) e nel Diritto dell’Ambiente (disciplina del Servizio Idrico Integrato). È un esempio perfetto di come la gestione dei servizi pubblici locali sia passata da una dimensione puramente comunale a una d’ambito, con il conseguente spostamento delle funzioni decisionali verso enti di governo intermedi.
PAROLE CHIAVE
Servizio Idrico Integrato, SII, EGATO, Gestione autonoma, d.lgs. 152/2006, Competenza, Consiglio di Stato.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. n. 152/2006, artt. 147 e 148: norme che disciplinano l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato e i casi eccezionali di salvaguardia delle gestioni autonome.
- Consiglio di Stato, sentenza n. 1113/2024: pronuncia che stabilisce la competenza dell’EGATO rispetto al Comune nel diniego della gestione autonoma.
- Consiglio di Stato, sentenza n. 166/2026: ulteriore arresto giurisprudenziale che conferma il riparto di competenze tra ente locale e organismo di governo d’ambito.
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