Giustizia Amministrativa - Distacco sindacale ed esclusione del militare dall’aliquota di avanzamento al grado superiore. Giustizia Amministrativa - Distacco sindacale ed esclusione del militare dall'aliquota di avanzamento al grado superiore.
TAR Lazio n. 13097/2026: il militare in distacco sindacale oltre 60 giorni è legittimamente escluso dall’aliquota di avanzamento
CONTENUTO
Con la sentenza TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 16 luglio 2026, n. 13097, i giudici amministrativi hanno affrontato il delicato equilibrio tra l’esercizio dei diritti sindacali e le dinamiche di carriera del personale militare. Il caso riguardava l’impugnazione del provvedimento di esclusione di un militare dall’aliquota di avanzamento al grado superiore, disposta a causa della sua posizione di distacco sindacale.
Il Tribunale ha confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, basando il proprio ragionamento sulla corretta applicazione delle norme del Codice dell’ordinamento militare (c.o.m.). Nello specifico, il TAR ha richiamato l’art. 913-bis, co. 2-bis, c.o.m., il quale sancisce l’equiparazione del distacco sindacale alla posizione di aspettativa.
Questa equiparazione produce effetti diretti sulla progressione di carriera ai sensi dell’art. 1051, co. 2, lett. d), c.o.m., il quale stabilisce che la permanenza in aspettativa per un periodo superiore a 60 giorni costituisca una causa ostativa all’inserimento nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento. Secondo i giudici, dunque, il superamento della soglia temporale dei 60 giorni in regime di distacco sindacale impedisce legalmente la partecipazione alle procedure di promozione, poiché la natura del distacco non permette di derogare ai requisiti di servizio effettivo richiesti per il grado superiore.
CONCLUSIONI
La pronuncia ribadisce che, nel diritto militare, il distacco sindacale superiore a 60 giorni è equiparato all’aspettativa a tutti gli effetti di carriera. Ne consegue che l’esclusione dall’aliquota di avanzamento non è un atto discrezionale, ma un atto dovuto in applicazione del combinato disposto degli articoli 913-bis e 1051 del c.o.m..
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: Il personale militare che intenda intraprendere attività sindacale deve monitorare attentamente la durata dei periodi di distacco. La scelta di esercitare tali diritti per un tempo prolungato (oltre i 60 giorni) comporta la consapevole accettazione dell’arresto temporaneo della propria progressione di carriera, senza che ciò possa essere contestato come condotta antisindacale o discriminatoria da parte dei vertici amministrativi.
- Per il Concorsista: Il tema rientra nell’ambito del Diritto Amministrativo (pubblico impiego e rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato) e del Diritto dell’Ordinamento Militare. È fondamentale ricordare il principio di specialità che regola le carriere militari e come istituti comuni (come il distacco sindacale) possano subire limitazioni specifiche rispetto al pubblico impiego civile in ragione delle esigenze di servizio e della gerarchia.
PAROLE CHIAVE
Distacco sindacale, avanzamento di grado, militari, aliquota di avanzamento, aspettativa, c.o.m., TAR Lazio.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Sentenza TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 16 luglio 2026, n. 13097: Conferma la legittimità dell’esclusione dall’avanzamento per il militare in distacco sindacale prolungato.
- Art. 913-bis, co. 2-bis, c.o.m.: Disposizione che equipara il distacco sindacale del personale militare alla posizione di aspettativa.
- Art. 1051, co. 2, lett. d), c.o.m.: Norma che prevede l’esclusione dalle aliquote di valutazione per il personale che si trovi in aspettativa per un periodo superiore a 60 giorni.
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