Giustizia Amministrativa - Fotovoltaico e paesaggio: la mera visibilità dei pannelli non giustifica il diniego dell’autorizzazione paesaggistica Giustizia Amministrativa - Fotovoltaico e paesaggio: la mera visibilità dei pannelli non giustifica il diniego dell’autorizzazione paesaggistica
Cons. Stato n. 2808/2025: la mera visibilità dei pannelli non giustifica il diniego dell’autorizzazione paesaggistica
CONTENUTO
Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 2 aprile 2025, n. 2808, ha ribadito un principio fondamentale in materia di transizione ecologica: il diniego di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di impianti fotovoltaici non può fondarsi sulla mera visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) sono qualificati come opere di pubblica utilità. Pertanto, l’Amministrazione non può limitarsi a utilizzare formule generiche o a rilevare la semplice percepibilità visiva dell’opera per giustificare un provvedimento negativo. Al contrario, è necessaria una motivazione concreta e stringente che dimostri l’effettiva incompatibilità dell’impianto con i valori paesaggistici tutelati.
La decisione evidenzia la necessità di un bilanciamento equilibrato tra la tutela del paesaggio e le esigenze della transizione energetica. Il diniego è ritenuto legittimo solo se l’Amministrazione valuta analiticamente le modalità di inserimento reale dell’impianto nel contesto, escludendo che la visibilità comporti un’incompatibilità ex se.
CONCLUSIONI
La sentenza stabilisce che il favore legislativo verso le fonti rinnovabili impone un onere motivazionale rafforzato in capo alle autorità preposte alla tutela del vincolo. La semplice alterazione visiva dello stato dei luoghi non è un parametro sufficiente a bloccare progetti di utilità pubblica, salvo prova di un pregiudizio estetico-funzionale specifico e non mitigabile.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nell’istruttoria finalizzata al rilascio di pareri o autorizzazioni paesaggistiche, il funzionario deve evitare dinieghi basati su pregiudizi estetici astratti. La motivazione dell’atto amministrativo deve essere analitica, valutando il progetto nel suo inserimento concreto e considerando la natura di opera di pubblica utilità degli impianti FER, per evitare l’annullamento dell’atto in sede giurisdizionale e potenziali profili di responsabilità per ritardo o cattiva gestione del procedimento.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo (motivazione del provvedimento, discrezionalità tecnica) e del Diritto dell’Ambiente (procedimenti autorizzatori per le FER). È fondamentale il collegamento con il principio di proporzionalità e il bilanciamento tra interessi costituzionalmente protetti (art. 9 e art. 41 Cost.).
PAROLE CHIAVE
Autorizzazione paesaggistica, Pannelli fotovoltaici, Fonti rinnovabili, Pubblica utilità, Motivazione provvedimento, Consiglio di Stato, Transizione energetica.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 2 aprile 2025, n. 2808: chiarisce che la visibilità dei pannelli non costituisce motivo automatico di diniego paesaggistico.
- Impianti FER (Fonti Energie Rinnovabili): normativa di settore che qualifica tali interventi come opere di pubblica utilità, condizionando il bilanciamento degli interessi amministrativi.
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