Giustizia Amministrativa - Giurisdizione esclusiva del g.a. sulla domanda risarcitoria da inidoneità del bene in concessione: esclusa la responsabilità dell'Agenzia del demanio https://share.google/OAuFxGypjWPyxpvdw

Giustizia Amministrativa - Giurisdizione esclusiva del g.a. sulla domanda risarcitoria da inidoneità del bene in concessione: esclusa la responsabilità dell’Agenzia del demanio Giustizia Amministrativa - Giurisdizione esclusiva del g.a. sulla domanda risarcitoria da inidoneità del bene in concessione: esclusa la responsabilità dell'Agenzia del demanio

Cassazione Sez. Un. n. 20682/2018: Giurisdizione esclusiva del G.A. sulla domanda risarcitoria per inidoneità del bene in concessione

CONTENUTO

Il riparto di giurisdizione in materia di beni pubblici e concessioni rappresenta un tema cardine del Diritto Amministrativo. Secondo l’orientamento consolidato, la domanda risarcitoria derivante dall’inidoneità del bene oggetto di concessione ricade nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e, c.p.a. (Codice del Processo Amministrativo).

Il ragionamento giuridico muove dalla natura stessa del rapporto: l’inidoneità del bene non è riconducibile a un generico atto illegittivo dell’Amministrazione, bensì è disciplinata direttamente dal rapporto concessorio. Per tale ragione, viene esclusa la responsabilità dell’Agenzia del demanio al di fuori del perimetro della gestione del rapporto stesso.

Questo principio trova conferma nell’Ordinanza Sez. Un. Cass. civ. n. 20682/2018, la quale chiarisce che la giurisdizione esclusiva del G.A. si estende a tutte le controversie concernenti la violazione degli obblighi concessori, con la sola esclusione delle questioni meramente patrimoniali (indennità, canoni o altri corrispettivi).

Un ulteriore supporto a questa impostazione deriva dall’Adunanza Plenaria Cons. Stato n. 20/2021, che, seppur in ambiti affini come l’urbanistica e l’edilizia (art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a.), ribadisce che la tutela risarcitoria esperita dal soggetto soccombente spetta alla cognizione del Giudice Amministrativo.

CONCLUSIONI

In presenza di una contestazione circa lo stato dei beni demaniali concessi, l’azione risarcitoria non può essere incardinata dinanzi al Giudice Ordinario come responsabilità extracontrattuale comune. Essendo l’inidoneità del bene un elemento intrinseco alla corretta esecuzione del rapporto amministrativo, la competenza spetta esclusivamente al G.A., ferma restando l’insussistenza di una responsabilità automatica in capo all’Agenzia del demanio.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è fondamentale presidiare con estrema attenzione la fase di consegna dei beni e la redazione dei verbali di consistenza nei rapporti concessori. Eventuali vizi del bene non generano una responsabilità aquiliana generica, ma si riflettono sulla corretta esecuzione del rapporto amministrativo, con potenziale scrutinio del G.A. circa la legittimità dell’azione dell’ente e le connesse responsabilità erariali in caso di soccombenza risarcitoria per inadempimento degli obblighi concessori.
  • Per il Concorsista: il tema afferisce alla materia del Riparto di Giurisdizione e della Giustizia Amministrativa. È essenziale memorizzare i casi di giurisdizione esclusiva previsti dall’art. 133 c.p.a., in particolare le lettere e (concessioni di beni e servizi pubblici) e f (urbanistica ed edilizia), collegandoli al potere del G.A. di disporre il risarcimento del danno anche per violazione di obblighi convenzionali e concessori.

PAROLE CHIAVE

Giurisdizione esclusiva, Giudice Amministrativo, Agenzia del demanio, Concessione di beni, Risarcimento danni, art. 133 c.p.a., Obblighi concessori.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 133, comma 1, lett. e, c.p.a.: individua la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di concessioni di beni e servizi pubblici.
  2. Art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a.: individua la giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia.
  3. Ordinanza Sez. Un. Cass. civ. n. 20682/2018: estende la giurisdizione esclusiva del G.A. a tutte le controversie sulla violazione degli obblighi derivanti dalla concessione.
  4. Adunanza Plenaria Cons. Stato n. 20/2021: conferma la competenza del G.A. per la tutela risarcitoria in materia di urbanistica ed edilizia.

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