Giustizia Amministrativa - Infortuni del militare in servizio: responsabilità del Ministero della difesa, onere della prova e criteri di liquidazione del danno Giustizia Amministrativa - Infortuni del militare in servizio: responsabilità del Ministero della difesa, onere della prova e criteri di liquidazione del danno
T.A.R. Lazio n. 105486/2026: La responsabilità contrattuale del Ministero della difesa per gli infortuni del militare in servizio
CONTENUTO
Con la sentenza 6 luglio 2026, n. 105486, la Sez. I-bis del T.A.R. Lazio è tornata a delineare i confini della responsabilità del Ministero della difesa in caso di patologie o infortuni occorsi al personale militare durante l’espletamento del servizio.
Il punto cardine della pronuncia risiede nella qualificazione della responsabilità dell’Amministrazione come natura contrattuale, trovando il suo fondamento giuridico nell’art. 2087 del Codice Civile. Tale norma impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
In ordine al riparto dell’onere della prova, il Tribunale Amministrativo ha stabilito che:
- Il militare ha l’onere di dimostrare l’esistenza del danno, il nesso causale tra l’attività lavorativa prestata e la patologia insorta, nonché l’inadempimento (ovvero la violazione degli obblighi di sicurezza).
- L’Amministrazione, di contro, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova positiva di aver adottato tutte le misure preventive idonee a evitare il danno o, in alternativa, dimostrare l’estraneità della patologia rispetto all’inosservanza degli obblighi di sicurezza.
Per quanto concerne la liquidazione del danno, la sentenza chiarisce che il risarcimento deve seguire i criteri ordinari previsti per il danno biologico e il danno non patrimoniale.
CONCLUSIONI
La pronuncia ribadisce che la tutela del militare non è limitata agli indennizzi tipici del rapporto di impiego pubblico, ma si estende al pieno risarcimento del danno basato sulla responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., a patto che sia provato l’inadempimento datoriale nel predisporre le cautele necessarie.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: Maggiore consapevolezza sulla tutela della salute in servizio. Sul piano operativo, i dirigenti e i responsabili devono assicurare la rigorosa documentazione di tutte le misure di prevenzione adottate, poiché in sede di giudizio l’onere di provare l’avvenuta messa in sicurezza grava sull’Amministrazione. La mancata adozione di tali misure può esporre l’ente a risarcimenti significativi.
- Per il Concorsista: Il tema rientra nell’ambito del Diritto Amministrativo (controversie relative al rapporto di impiego pubblico contrattualizzato e non) e del Diritto Civile (responsabilità contrattuale e art. 2087 c.c.). È fondamentale ricordare il nesso tra la violazione degli obblighi di sicurezza e il riparto dell’onere probatorio tra dipendente e P.A.
PAROLE CHIAVE
Ministero della difesa, Militari, Infortuni sul lavoro, Responsabilità contrattuale, Art. 2087 c.c., Onere della prova, Danno biologico, T.A.R. Lazio.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, 6 luglio 2026, n. 105486: Sentenza che definisce la natura contrattuale della responsabilità del Ministero della difesa per danni ai militari e i criteri di riparto dell’onere probatorio.
- Art. 2087 Codice Civile: Norma che impone al datore di lavoro l’adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, posta a fondamento della responsabilità risarcitoria.
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