Giustizia Amministrativa - Interdittiva antimafia e misure di prevenzione collaborativa in caso di agevolazione occasionale; principio di gradualità e motivazione. Giustizia Amministrativa - Interdittiva antimafia e misure di prevenzione collaborativa in caso di agevolazione occasionale; principio di gradualità e motivazione.
Consiglio di Stato n. 7330/2025: l’interdittiva antimafia è “ultima ratio” in caso di agevolazione occasionale
CONTENUTO
Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza 16 settembre 2025, n. 7330, ha ribadito un principio fondamentale in materia di tutela antimafia: la necessaria gradualità e proporzionalità dell’azione amministrativa. Secondo i giudici di Palazzo Spada, nel caso in cui venga accertata un’agevolazione solo occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto non può procedere automaticamente con l’emissione di un’interdittiva.
Al contrario, l’autorità prefettizia ha l’onere di valutare prioritariamente l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’ art. 94-bis d.lgs. 159/2011. L’interdittiva antimafia, data la sua natura fortemente incisiva sulla libertà d’impresa, deve essere considerata come una misura di ultima ratio.
Il ragionamento espresso nella sentenza n. 7330/2025 impone alla Pubblica Amministrazione una motivazione rafforzata: il Prefetto deve spiegare dettagliatamente perché lo strumento della collaborazione non sia idoneo a contrastare il rischio nel caso concreto, giustificando così il passaggio alla misura interdittiva più severa.
CONCLUSIONI
La pronuncia consolida l’orientamento secondo cui la Pubblica Amministrazione non può adottare il provvedimento più restrittivo senza aver prima vagliato soluzioni meno afflittive, qualora il pericolo di infiltrazione sia sporadico e non strutturale. La legittimità dell’azione amministrativa dipende, dunque, dal rispetto del principio di proporzionalità tra il rischio rilevato e la sanzione applicata.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: gli uffici delle Prefetture e le stazioni appaltanti devono prestare massima attenzione alla fase istruttoria. Un’interdittiva priva di una motivazione rafforzata sull’inidoneità delle misure ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 espone l’atto a un elevato rischio di annullamento in sede giurisdizionale, con possibili riflessi sulla responsabilità procedimentale.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo (discrezionalità, principio di proporzionalità e obbligo di motivazione) e della legislazione speciale (Codice Antimafia). È fondamentale conoscere il rapporto tra misure interdittive e misure collaborative come esempio di applicazione dei principi di derivazione europea nell’ordinamento interno.
PAROLE CHIAVE
Interdittiva antimafia, art. 94-bis d.lgs. 159/2011, agevolazione occasionale, prevenzione collaborativa, principio di proporzionalità, motivazione rafforzata, Consiglio di Stato.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Consiglio di Stato, sez. III, sent. 16 settembre 2025, n. 7330: stabilisce la natura sussidiaria dell’interdittiva antimafia rispetto alle misure collaborative in caso di agevolazione occasionale.
- Art. 94-bis d.lgs. 159/2011: disciplina le misure di prevenzione collaborativa applicabili dal Prefetto quando i tentativi di infiltrazione mafiosa risultano occasionali.
- D.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia): quadro normativo generale per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale.
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