Giustizia Amministrativa - La valutazione dell’impatto cumulativo degli impianti fotovoltaici nell’ambito del procedimento di VIA Giustizia Amministrativa - La valutazione dell’impatto cumulativo degli impianti fotovoltaici nell’ambito del procedimento di VIA
TAR Lazio n. 8620/2026: La valutazione dell’impatto cumulativo degli impianti fotovoltaici prevale sulla diffusione indiscriminata
CONTENUTO
Con la sentenza n. 8620 dell’11 maggio 2026, il TAR Lazio (Roma, Sez. III) ha fornito importanti chiarimenti in merito al bilanciamento tra la transizione energetica e la tutela del territorio. Il fulcro della decisione riguarda l’impatto cumulativo degli impianti fotovoltaici nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Il Collegio ha stabilito che il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, sancito dall’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, non costituisce una “licenza in bianco” per l’insediamento di nuovi impianti. L’amministrazione procedente ha l’obbligo di condurre una valutazione puntuale e tecnica dell’impatto cumulativo, analizzando non solo il singolo progetto, ma la sua interazione con altri impianti già autorizzati o in fase di istruttoria nella medesima area.
I punti cardine della pronuncia sono:
- Inapplicabilità del silenzio-assenso: Ai sensi dell’art. 17-bis della L. 241/1990, l’istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni non è applicabile ai procedimenti di VIA.
- Motivazione specifica: Un diniego basato su ragioni paesaggistiche è legittimo solo se supportato da una motivazione specifica e concreta, che evidenzi il reale rischio di alterazione del paesaggio. Non sono ammessi dinieghi “standard” o basati su linee guida non vincolanti.
- Idoneità delle aree: Sebbene il Decreto Aree Idonee crei una presunzione di favore per l’insediamento, questa non esclude la necessità di una valutazione paesaggistica puntuale caso per caso.
- Obbligo di analisi cumulativa: L’esame deve rispettare l’art. 5 del D.Lgs. 152/2006, che impone di considerare l’effetto sommatorio degli interventi sul territorio.
CONCLUSIONI
La sentenza riafferma la necessità di coniugare valori ordinamentali di pari rango: la tutela dell’ambiente/paesaggio e lo sviluppo delle energie rinnovabili. L’idoneità di un’area non garantisce un’autorizzazione automatica, restando ferma la discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione nel valutare la saturazione del territorio.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: In fase istruttoria, è necessario evitare motivazioni generiche nei provvedimenti di diniego. Occorre mappare con precisione gli impianti limitrofi per giustificare il superamento della soglia di tollerabilità del carico ambientale. Attenzione: non si può fare affidamento sul silenzio-assenso nei procedimenti di VIA, pena l’illegittimità dell’atto per violazione di legge.
- Per il Concorsista: Il tema tocca il Diritto Amministrativo (procedimento, silenzio-assenso ex art. 17-bis L. 241/1990) e il Diritto dell’Ambiente (VIA, D.Lgs. 152/2006). È fondamentale ricordare che la VIA è un istituto “insensibile” al silenzio-assenso per via della preminenza degli interessi sensibili coinvolti.
PAROLE CHIAVE
Impatto cumulativo, VIA, Impianti fotovoltaici, Silenzio-assenso, Tutela paesaggistica, Transizione energetica.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Sentenza TAR Lazio n. 8620 del 11.05.2026: Definisce i limiti della massima diffusione degli impianti fotovoltaici rispetto alla valutazione tecnica dell’impatto cumulativo.
- Art. 20 D.Lgs. 199/2021: Disciplina il principio di massima diffusione degli impianti a fonti rinnovabili e l’individuazione delle aree idonee.
- Art. 5 D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente): Definisce l’obbligatorietà della valutazione dell’impatto cumulativo nel procedimento di VIA.
- Art. 17-bis L. 241/1990: Disciplina il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche, qui dichiarato inapplicabile alla VIA.
- D.M. 30.03.2015: Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA.
Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli
