Giustizia Amministrativa - News UM n. 91/2026. L’Adunanza plenaria riconosce al giudice amministrativo il potere di accertare il quantum del rimborso delle spese legali Giustizia Amministrativa - News UM n. 91/2026. L’Adunanza plenaria riconosce al giudice amministrativo il potere di accertare il quantum del rimborso delle spese legali
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 3/2026: il GA può accertare direttamente il quantum del rimborso spese legali
CONTENUTO
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 8 luglio 2026 n. 3, è intervenuta su un tema cruciale per la tutela dei dipendenti pubblici: il rimborso delle spese legali. Il cuore della decisione riguarda la possibilità per il giudice amministrativo (GA) di sostituirsi, di fatto, all’amministrazione nella determinazione della somma spettante al dipendente.
Secondo la Plenaria, il giudice amministrativo ha il potere di accertare direttamente il “quantum” del rimborso qualora si verifichino due condizioni specifiche:
- Il parere di congruità espresso dall’Avvocatura dello Stato risulti carente di motivazione;
- Gli atti del procedimento siano già completi e consentano una valutazione nel merito.
Il principio si fonda sulla disciplina del rimborso contenuta nell’art. 18 d.l. 67/1997, convertito in l. 135/1997. Tale norma, letta sistematicamente con l’art. 34 c.p.a. (Codice del processo amministrativo), permette al giudice di andare oltre il semplice annullamento dell’atto viziato, arrivando a definire la pretesa economica del ricorrente quando non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori da parte della Pubblica Amministrazione.
CONCLUSIONI
La pronuncia garantisce una maggiore effettività alla tutela giurisdizionale, evitando il continuo rinvio (“ping-pong”) tra Amministrazione e Giudice. Se la documentazione è esaustiva e l’unico ostacolo è un parere dell’Avvocatura privo di adeguata giustificazione, il GA definisce l’entità del rimborso, assicurando al dipendente il ristoro delle spese legali sostenute in ragione del proprio ufficio.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: in caso di diniego o parziale riconoscimento del rimborso spese legali basato su pareri dell’Avvocatura generici o non motivati, è possibile ottenere una sentenza che quantifichi direttamente la somma spettante. Ciò riduce i tempi di attesa e previene l’inerzia dell’amministrazione nel rideterminare l’importo dopo un eventuale annullamento.
- Per il Concorsista: il tema rientra nel Diritto Amministrativo, con particolare riferimento ai poteri del giudice amministrativo (art. 34 c.p.a.) e alla tipologia delle sentenze di condanna e accertamento. È un esempio perfetto di come l’Adunanza Plenaria interpreti l’estensione della giurisdizione di merito o di piena cognizione sui diritti patrimoniali nel pubblico impiego.
PAROLE CHIAVE
Rimborso spese legali, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Avvocatura dello Stato, Art. 34 c.p.a., Quantum del rimborso, Dipendente pubblico.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 18 d.l. 67/1997 (conv. in l. 135/1997): disciplina il diritto al rimborso delle spese legali per i dipendenti pubblici chiamati in giudizio per fatti inerenti al servizio.
- Art. 34 c.p.a. (Codice del processo amministrativo): definisce i poteri di cognizione e di condanna del giudice amministrativo.
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 8 luglio 2026 n. 3: riconosce al GA il potere di accertare il quantum del rimborso in caso di parere di congruità dell’Avvocatura carente di motivazione.
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