Giustizia Amministrativa - Procedure amministrative che coinvolgono fondi PNRR e ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Giustizia Amministrativa - Procedure amministrative che coinvolgono fondi PNRR e ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Cons. Stato n. 355/2026: il ricorso straordinario è inammissibile per le procedure amministrative finanziate con fondi PNRR
CONTENUTO
Il quadro normativo e giurisprudenziale relativo all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si arricchisce di un importante chiarimento operativo. Con il parere del Consiglio di Stato, sez. I, 3 marzo 2026, n. 355, è stata sancita l’inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per tutte le procedure amministrative che coinvolgono interventi finanziati con fondi PNRR.
Il caso di specie ha riguardato l’impugnazione, da parte della Regione Umbria, del decreto MIM n. 124/2025 (avente ad oggetto l’aggiornamento dei criteri PNRR Riforma 1.3). Il Collegio ha fondato la propria decisione sull’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, il quale introduce uno speciale rito acceleratorio applicabile a qualsiasi procedura riguardante interventi PNRR.
Secondo il ragionamento giuridico espresso, la natura di tale rito — finalizzata a garantire la massima celerità e certezza nei tempi di realizzazione delle opere — risulta incompatibile con il ricorso straordinario, che è uno strumento amministrativo alternativo alla giurisdizione. Inoltre, la riforma introdotta con il decreto-legge n. 19/2026 ha ulteriormente mutato l’assetto dei rimedi, trasferendo la competenza decisionale per tali controversie al Presidente del Consiglio di Stato, escludendo di fatto il Capo dello Stato dalla definizione di questi gravami.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico della pronuncia è la definitiva esclusione del ricorso straordinario quale opzione per contestare atti relativi al PNRR. L’unica via percorribile resta il ricorso giurisdizionale da esperire dinanzi alla giustizia amministrativa entro il termine di 120 giorni, restando precluso ogni altro strumento amministrativo alternativo in virtù della specialità del rito acceleratorio.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale prestare attenzione alla stabilità degli atti adottati in ambito PNRR; la conoscenza dell’inammissibilità del ricorso straordinario orienta la difesa dell’amministrazione e la gestione del contenzioso, che si sposterà esclusivamente in sede giurisdizionale. È necessario monitorare le scadenze brevi imposte dal rito acceleratorio per evitare responsabilità nel ritardo della cantierizzazione delle opere.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito della Giustizia Amministrativa e dei Riti Speciali. È un collegamento cruciale tra il sistema dei ricorsi amministrativi (D.P.R. 1199/1971) e la normativa emergenziale del PNRR (d.l. n. 68/2022 e d.l. n. 19/2026), evidenziando come la deroga alle tutele ordinarie sia giustificata dal principio di effettività e celerità dell’azione pubblica.
PAROLE CHIAVE
PNRR, Ricorso Straordinario, Consiglio di Stato, Rito Acceleratorio, Inammissibilità, Giustizia Amministrativa, Decreto MIM 124/2025.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Consiglio di Stato, sez. I, parere 3 marzo 2026, n. 355: Dichiara inammissibile il ricorso straordinario per le procedure PNRR a causa della specialità del rito acceleratorio.
- Art. 12-bis del d.l. n. 68/2022: Prevede il rito acceleratorio per le controversie relative agli interventi finanziati con fondi PNRR.
- Decreto-legge n. 19/2026: Riforma che trasferisce la decisione del ricorso al Presidente del Consiglio di Stato, escludendo il Presidente della Repubblica.
- Decreto MIM n. 124/2025: Atto impugnato nel caso specifico, riguardante l’aggiornamento dei criteri della Riforma 1.3 del PNRR.
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