Giustizia Amministrativa - Sul differimento dell’entrata in vigore della norma che impone la motivazione rafforzata dei giudizi della prova scritta per l’esame di abilitazione forense Giustizia Amministrativa - Sul differimento dell'entrata in vigore della norma che impone la motivazione rafforzata dei giudizi della prova scritta per l'esame di abilitazione forense
T.a.r. Lombardia n. 3911/2026: il differimento della motivazione rafforzata per l’esame forense e la validità del voto numerico
CONTENUTO
Il T.a.r. Lombardia, sez. III, ord. 24 luglio 2026 n. 3911 è intervenuto su una questione di centrale importanza per le procedure abilitative e concorsuali: l’obbligo di motivazione rafforzata dei giudizi relativi alle prove scritte.
Il nodo del contendere riguarda l’applicazione dell’art. 46 l. 247/2012, norma che introduce l’obbligo per le commissioni d’esame di integrare il punteggio numerico con una motivazione più approfondita. Tuttavia, l’efficacia di tale disposizione deve essere coordinata con l’art. 49 l. 247/2012, il quale ha disposto un rinvio dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
L’ordinanza analizza se, alla luce di questo differimento temporale, il solo voto numerico possa ancora considerarsi un parametro di valutazione sufficiente a soddisfare i requisiti di trasparenza e legalità dell’azione amministrativa, oppure se il principio generale sulla motivazione degli atti, sancito dall’art. 3 l. 241/1990, imponga comunque un onere motivazionale ulteriore, a prescindere dalla sospensione dell’efficacia dell’art. 46. Il giudice è dunque chiamato a bilanciare la disciplina transitoria speciale con i principi generali del diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
In sintesi, la pronuncia chiarisce che il regime transitorio delineato dall’art. 49 l. 247/2012 condiziona l’operatività dell’obbligo di motivazione analitica. Finché perdura il differimento della norma speciale, la legittimità dei giudizi espressi in forma numerica rimane al centro del dibattito giurisprudenziale, dovendo conciliare le esigenze di semplificazione con l’obbligo generale di motivazione previsto dalla l. 241/1990.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale prestare attenzione alla corretta applicazione delle norme transitorie che regolano le procedure di esame e concorso. L’inosservanza dei tempi di entrata in vigore di una norma (come nel caso del binomio art. 46 e art. 49 l. 247/2012) può esporre l’amministrazione a ricorsi per violazione di legge o eccesso di potere, con potenziali riflessi in termini di responsabilità per il rallentamento dell’azione amministrativa.
- Per il Concorsista: il tema ricade pienamente nell’ambito del Diritto Amministrativo, con particolare riferimento all’istituto della motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3 l. 241/1990). È un caso scuola sul rapporto tra norma generale e norma speciale, nonché sull’efficacia delle norme nel tempo e sui limiti della discrezionalità tecnica delle commissioni giudicatrici.
PAROLE CHIAVE
Motivazione rafforzata, Esame forense, Voto numerico, Differimento normativo, Trasparenza amministrativa, Discrezionalità tecnica.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- T.a.r. Lombardia, sez. III, ord. 24 luglio 2026 n. 3911: Ordinanza che analizza il rinvio dell’obbligo di motivazione analitica per le prove scritte dell’esame di avvocato.
- Art. 46 l. 247/2012: Disposizione che introduce la disciplina della motivazione rafforzata nei giudizi delle prove scritte.
- Art. 49 l. 247/2012: Norma transitoria che stabilisce il differimento dell’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato.
- Art. 3 l. 241/1990: Norma cardine che impone l’obbligo generale di motivazione per ogni provvedimento amministrativo.
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