Giustizia Amministrativa - Sulla differenza tra potere del GSE di rideterminazione e di decadenza dell’incentivo per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile Giustizia Amministrativa - Sulla differenza tra potere del GSE di rideterminazione e di decadenza dell'incentivo per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
TAR Lazio n. 13508/2025: la rideterminazione degli incentivi GSE richiede l’esercizio dell’autotutela ex art. 21-novies L. 241/1990
CONTENUTO
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 13508/2025, ha chiarito il perimetro d’azione del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) in merito al potere di intervenire sugli incentivi già concessi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il nucleo della decisione risiede nella distinzione tra il potere di controllo e quello di rideterminazione o decadenza dei benefici.
Secondo i giudici amministrativi, il GSE ha il potere di riesaminare e rideterminare gli incentivi anche dopo il provvedimento di ammissione, ma tale attività non può essere esercitata in modo arbitrario o illimitato. Essa deve necessariamente inquadrarsi nell’istituto dell’autotutela decisoria, disciplinato dall’art. 21-novies della l. 241/1990.
L’esercizio di tale potere è legittimo solo se ricorrono precisi presupposti cumulativi:
- Il rispetto di un termine ragionevole per l’intervento;
- La sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto, che non coincida con il semplice ripristino della legalità formale;
- L’accertamento di violazioni sostanziali debitamente provate.
La sentenza precisa che il quadro normativo dei controlli, definito dall’art. 42 del d.lgs. 28/2011 e dal D.M. 31 gennaio 2014, non configura un potere di rideterminazione “speciale” o svincolato dai limiti generali dell’azione amministrativa. Infine, sotto il profilo processuale, viene confermata la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (G.A.) in virtù dell’art. 133, co. 1, lett. o), del c.p.a..
CONCLUSIONI
La pronuncia stabilisce che la stabilità dei rapporti tra Amministrazione e privato non può essere sacrificata senza una motivazione rigorosa. Il GSE, pur avendo compiti di vigilanza, deve operare entro i binari dell’autotutela, garantendo la certezza del diritto agli operatori del settore energetico.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nell’adozione di provvedimenti di secondo grado (annullamento o riforma di atti precedenti), è fondamentale verificare il rispetto del termine ragionevole e motivare analiticamente l’interesse pubblico, onde evitare ricorsi per eccesso di potere e possibili profili di responsabilità per danno erariale derivanti dalla soccombenza in giudizio.
- Per il Concorsista: il tema è centrale nelle prove di Diritto Amministrativo, poiché collega l’istituto dell’autotutela (L. 241/1990) con la disciplina dei servizi pubblici e delle fonti rinnovabili, richiamando inoltre le regole sulla giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133 c.p.a..
PAROLE CHIAVE
GSE, incentivi energia rinnovabile, autotutela, art. 21-novies l. 241/1990, art. 42 d.lgs. 28/2011, giurisdizione esclusiva, termine ragionevole.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- TAR Lazio n. 13508/2025: sentenza che limita il potere di rideterminazione degli incentivi GSE alle regole dell’autotutela.
- Art. 21-novies l. 241/1990: norma generale che disciplina l’annullamento d’ufficio e i presupposti dell’autotutela amministrativa.
- Art. 42 d.lgs. 28/2011: disciplina nazionale sui controlli e sulle sanzioni in materia di incentivi per energie rinnovabili.
- Art. 133, co. 1, lett. o), c.p.a.: attribuisce alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie relative ai provvedimenti del GSE.
- D.M. 31 gennaio 2014: decreto ministeriale che specifica le modalità di esecuzione dei controlli da parte del GSE.
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