Giustizia Amministrativa - Sull’inammissibilità dell’azione risarcitoria proposta nei confronti della FIGC dal socio unico di una società sportiva Giustizia Amministrativa - Sull'inammissibilità dell'azione risarcitoria proposta nei confronti della FIGC dal socio unico di una società sportiva
Consiglio di Stato n. 3282/2026: inammissibile l’azione risarcitoria del socio unico contro la FIGC per danni riflessi
CONTENUTO
Il Consiglio di Stato (sez. V, 27 apr. 2026, n. 3282) ha chiarito i confini della legittimazione ad agire nell’ambito della giustizia sportiva e del risarcimento danni. Il caso riguarda l’azione risarcitoria per danni patrimoniali ed esistenziali proposta dal socio unico della società AC Fiorentina nei confronti della FIGC, a seguito di provvedimenti federali ritenuti illegittimi che avevano comportato l’esclusione della società dalle competizioni.
I giudici di Palazzo Spada, confermando la precedente sentenza del TAR Lazio n. 11450 del 2025, hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Il nucleo del ragionamento giuridico risiede nella distinzione tra la sfera giuridica della società e quella del socio:
- Il danno risarcibile è configurabile esclusivamente in capo alla società sportiva, soggetto che subisce l’effetto diretto del provvedimento amministrativo.
- Il socio, pur essendo titolare della totalità delle quote, subisce un danno meramente riflesso, che non è idoneo a fondare una autonoma legittimazione ad agire.
- Sussiste una netta differenza soggettiva e una distinta autonomia patrimoniale tra l’ente (società) e la persona (socio), che preclude a quest’ultimo la tutela giurisdizionale per danni non diretti.
Inoltre, la sentenza ribadisce che tali controversie ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z e z-septies del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.).
CONCLUSIONI
La pronuncia stabilisce che l’illegittimità di un provvedimento federale di esclusione dalle gare non abilita i soci della società colpita a richiedere danni personali. L’azione risarcitoria può essere esperita solo dal soggetto che ha subito direttamente la lesione del bene della vita, ovvero la società stessa.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale prestare attenzione all’individuazione del corretto contraddittore in sede di contenzioso. In presenza di soggetti dotati di personalità giuridica, l’Amministrazione deve eccepire il difetto di legittimazione qualora l’azione venga intrapresa da singoli soci o amministratori per danni che colpiscono il patrimonio dell’ente, evitando così inutili aggravi procedimentali o soccombenze improprie.
- Per il Concorsista: il tema rientra pienamente nella Giustizia Sportiva e nel Diritto Processuale Amministrativo. Occorre memorizzare la rilevanza dell’art. 133 c.p.a. in materia di giurisdizione esclusiva e il concetto di legittimazione ad agire, distinguendo tra interesse diretto e interesse riflesso (o di fatto).
PAROLE CHIAVE
FIGC, Consiglio di Stato, Legittimazione ad agire, Danno riflesso, Giustizia Sportiva, Art. 133 c.p.a., Socio unico, Risarcimento danni.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Consiglio di Stato, sez. V, 27 apr. 2026, n. 3282: Sentenza che nega la legittimazione del socio unico all’azione risarcitoria per danni riflessi subiti a causa di provvedimenti FIGC.
- TAR Lazio n. 11450 del 2025: Pronuncia di primo grado confermata dal Consiglio di Stato sulla carenza di legittimazione del socio.
- Art. 133, comma 1, lett. z e z-septies, c.p.a.: Norme del Codice del Processo Amministrativo che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative a provvedimenti delle federazioni sportive.
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