Giustizia Amministrativa - Vigilanza sulle società coperative e potere di scioglimento dopo la senternza della Corte costituzionale n. 116 del 2025 Giustizia Amministrativa - Vigilanza sulle società coperative e potere di scioglimento dopo la senternza della Corte costituzionale n. 116 del 2025
Corte Costituzionale n. 116/2025: illegittimo lo scioglimento automatico delle cooperative che eludono la vigilanza
CONTENUTO
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2025 (pronunciata il 15 aprile 2026 e pubblicata il 30 giugno 2026), ha rimosso dall’ordinamento l’automatismo sanzionatorio che colpiva le società cooperative. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220/2002.
La norma censurata prevedeva lo scioglimento automatico per le cooperative che si sottraevano all’attività di vigilanza, senza consentire ulteriori verifiche sulla gravità dell’inadempimento. Secondo i Giudici costituzionali, tale meccanismo violava il principio di proporzionalità desumibile dagli artt. 3 e 45 Cost., nonché dall’art. 117 Cost.
In un’ottica di conservazione dell’ente e tutela della funzione sociale della cooperazione, la Corte ha stabilito che la sanzione estrema dello scioglimento deve essere sostituita da una misura graduale e proporzionata. Al posto dell’estinzione d’ufficio dell’ente, si deve ora procedere alla nomina di un commissario ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies, comma 4, del codice civile. Tale figura si sostituisce temporaneamente agli organi amministrativi per adempiere agli obblighi di vigilanza precedentemente elusi.
Questo intervento evita l’immediata ed irreversibile devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nei casi in cui l’inadempimento non sia di natura fraudolenta, garantendo una reazione dell’ordinamento commisurata alla condotta effettiva della società.
CONCLUSIONI
La pronuncia trasforma una sanzione “espulsiva” automatica in una misura di vigilanza attiva e correttiva. Lo scioglimento, precedentemente previsto dall’art. 2545-septiesdecies c.c. per questi casi, cede il passo alla gestione commissariale, salvaguardando il patrimonio sociale e la continuità aziendale, salvo i casi di accertata frode.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: gli uffici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (o degli organi di vigilanza competenti) non potranno più adottare provvedimenti di scioglimento d’ufficio basati sulla mera sottrazione alla vigilanza. È necessario avviare il procedimento per la nomina del commissario governativo ai sensi del Codice Civile. L’adozione di un atto di scioglimento basato sulla norma dichiarata illegittima comporterebbe l’annullabilità dell’atto e potenziali profili di responsabilità per danno ingiusto.
- Per il Concorsista: il tema è centrale nelle prove di Diritto Amministrativo (principio di proporzionalità e autotutela) e Diritto Civile (disciplina delle società cooperative). È fondamentale ricordare il collegamento tra la funzione sociale della cooperazione (art. 45 Cost.) e il potere di vigilanza della PA, che deve sempre ispirarsi al criterio del “minor sacrificio possibile” per l’interesse privato.
PAROLE CHIAVE
Vigilanza cooperative, Corte Costituzionale, Scioglimento d’ufficio, Proporzionalità, Commissario governativo, Devoluzione patrimonio, d.lgs. 220/2002.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Sentenza Corte Costituzionale n. 116/2025: dichiara l’illegittimità dello scioglimento automatico delle cooperative per sottrazione alla vigilanza.
- Art. 12, comma 3, d.lgs. 220/2002: norma parzialmente caducata nella parte in cui imponeva lo scioglimento senza gradualità.
- Art. 2545-sexiesdecies, comma 4, c.c.: disciplina la nomina del commissario governativo come misura sostitutiva degli organi sociali.
- Art. 45 Cost.: riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e ne promuove la vigilanza.
- Art. 2545-septiesdecies c.c.: norma sullo scioglimento per atto dell’autorità, ora coordinata con i principi di proporzionalità espressi dalla Consulta.
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