Il compenso di revisore in un comune erogato a un dipendente pubblico autorizzato aspetti previdenziali

Il compenso di revisore in un comune erogato a un dipendente pubblico autorizzato è soggetto a gestione separata se supera la franchigia dei 5.000 €? la circolare INPS 6 del 16.01.2014 lo esclude dal versamento dei contributi previdenziali gestione separata?

La questione dell’assoggettabilità alla Gestione Separata INPS per i compensi da revisore dei conti negli Enti Locali, se percepiti da un dipendente pubblico autorizzato (ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001), tocca un punto cruciale di coordinamento tra il regime fiscale del TUIR e le istruzioni operative dell’INPS.

La risposta breve è no, non è escluso se il compenso supera la franchigia ed è inquadrato come collaborazione: l’obbligo di versamento alla Gestione Separata scatta per la quota eccedente i 5.000 €, ma la Circolare INPS n. 6/2014 disciplina uno scenario diverso.

Ecco la ricostruzione tecnica della disciplina.

1. La qualificazione del reddito (TUIR)

Il compenso per l’attività di revisore dei conti, laddove non sia esercitato da professionisti con partita IVA iscritti in albi che prevedono una specifica cassa di previdenza, si configura come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del TUIR (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti).

Dal punto di vista previdenziale, i redditi assimilati di cui alla lett. b) dell’art. 50 sono espressamente attratti alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, Legge 335/1995), a prescindere dal fatto che il percipiente sia già un dipendente pubblico iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).

2. Il ruolo della Circolare INPS n. 6 del 16.01.2014

La Circolare INPS n. 6/2014 (Direzione Centrale Entrate Gestione Dipendenti Pubblici) non esclude questo compenso dalla Gestione Separata. Al contrario, la circolare si occupa di delimitare la base imponibile ai fini della Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) del datore di lavoro principale.

Al punto 6 della circolare (“I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”), l’INPS chiarisce che i redditi ex art. 50 comma 1 lett. b) del TUIR (tra cui i revisori):

“[…] sono esclusi dall’assoggettabilità ai soli fini contributivi – ma non ai fini fiscali – i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente […]” riferendosi esclusivamente alla contribuzione pensionistica della gestione ex-INPDAP.

In altre parole, la circolare specifica che l’ente pubblico datore di lavoro (o l’ente erogatore che agisce per conto terzi) non deve calcolare su quel compenso i contributi pensionistici ordinari della PA (es. CPDEL, CPS, Stato, ecc.), proprio perché quel reddito non è correlato al rapporto di servizio/lavoro dipendente principale, ma segue il suo binario previdenziale autonomo.

3. L’applicazione della franchigia dei 5.000 €

L’equivoco sulla franchigia dei 5.000 € nasce spesso dalla confusione tra:

  • Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) / Uffici di amministratore e revisore: Per queste categorie (art. 50, c. 1, lett. b, TUIR) non esiste alcuna franchigia di 5.000 €. I contributi alla Gestione Separata si pagano dal primo euro percepito, con l’aliquota ridotta (attualmente al 24% per i soggetti già pensionati o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, come i dipendenti pubblici).
  • Lavoro autonomo occasionale: La franchigia dei 5.000 € (art. 44 del D.L. 269/2003) si applica esclusivamente ai redditi derivanti da attività libero-professionale occasionale (art. 67, comma 1, lett. l del TUIR).

L’incarico di revisore dei conti in un Comune ha natura di ufficio pubblico rilevante, non ha carattere occasionale (ha durata triennale, risponde a norme del TUEL e prevede una continuità di verifiche e verbali). Pertanto, l’inquadramento corretto è quasi sempre quello di collaborazione/assimilato, senza applicazione di alcuna franchigia.

Riepilogo operativo per la liquidazione

Elemento Disciplina applicata Note
Fisco Ritenuta IRPEF in base agli scaglioni (Reddito assimilato) Art. 50, c. 1, lett. b) TUIR
Contributi ex-INPDAP Esclusi (Confermato da Circ. INPS 6/2014) Non fa monte per la pensione principale della PA
Gestione Separata INPS Dovuta dal primo euro (Aliquota ridotta 24%) Ripartizione standard: 2/3 a carico del Comune erogatore, 1/3 a carico del dipendente
Franchigia 5.000 € Non applicabile L’ufficio di revisore esclude l’occasionalità

Se l’incarico ricade nella lett. f) DELL’ART. 50 DEL TUIR (Funzione pubblica):

L’ente pubblico eroga un’indennità per l’esercizio della funzione pubblica espletata in base a una norma di legge (COLLEGIO REVISORI). L’ente applica le ritenute IRPEF da reddito assimilato, ma non versa la Gestione Separata INPS perché l’art. 2, c. 26, L. 335/95 non prevede la lett. f) tra i presupposti contributivi.Lei cosa nè pensa di questa lettura ?