Il ricorso straordinario tra tradizione e novità dopo il decreto-legge n. 19 del 2026 - stato - dottrina - Il ricorso straordinario tra tradizione e novità dopo il decreto-legge n. 19 del 2026 - stato - dottrina -
d.l. 19/2026, art. 6, comma 4: la riforma del ricorso straordinario e il passaggio di competenza decisionale al Presidente del Consiglio di Stato
CONTENUTO
Il panorama della giustizia amministrativa subisce una trasformazione significativa a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 19/2026. In particolare, l’art. 6, comma 4 del suddetto decreto ha profondamente riformato l’istituto del ricorso straordinario.
La novità di maggior rilievo riguarda la natura stessa dell’atto finale e l’autorità emanante: il ricorso non è più denominato “al Presidente della Repubblica”, bensì semplicemente “ricorso straordinario”. La decisione non spetta più formalmente al Capo dello Stato, ma viene adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Tale provvedimento deve essere obbligatoriamente conforme al parere reso dal Consiglio di Stato.
Nonostante questo mutamento strutturale e soggettivo, la riforma mantiene alcuni capisaldi dell’istituto per garantire continuità e certezza del diritto:
- Resta fermo il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso (termini più ampi rispetto ai 60 giorni del ricorso giurisdizionale ordinario).
- Permane il principio della alternatività tra il ricorso straordinario e il ricorso al TAR.
- È prevista una norma di coordinamento che estende automaticamente i nuovi riferimenti procedurali a tutte le disposizioni vigenti che richiamano il vecchio rito.
Il ragionamento alla base della norma sembra orientato a una “giurisdizionalizzazione” definitiva del rimedio, spostando la fase decisionale apicale all’interno dell’organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia amministrativa.
CONCLUSIONI
La riforma introdotta dal d.l. 19/2026 semplifica la catena decisionale del ricorso straordinario, eliminando il passaggio formale presso la Presidenza della Repubblica e incardinando la decisione finale direttamente in capo al Presidente del Consiglio di Stato. L’effetto pratico è la stabilizzazione di un rito che, pur rimanendo “straordinario” e alternativo al TAR, vede ora coincidere l’organo che valuta il merito (attraverso il parere) con l’organo che emana il decreto decisorio.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è necessario aggiornare la modulistica e le informative sul diritto di difesa nei provvedimenti amministrativi. Gli atti che indicavano il “Ricorso al Presidente della Repubblica” dovranno ora fare riferimento al “Ricorso straordinario” deciso dal Presidente del Consiglio di Stato. La mancata o errata indicazione dei termini (120 giorni) o dell’autorità cui ricorrere potrebbe inficiare la regolarità formale degli atti gestionali e comportare profili di responsabilità procedimentale.
- Per il Concorsista: il tema ricade pienamente nell’ambito della Giustizia Amministrativa. È fondamentale memorizzare il superamento del dualismo “Parere del CdS / Decreto del PdR”, sottolineando che la decisione è ora assunta con decreto del Presidente del Consiglio di Stato conforme al parere. Collegamenti affini riguardano l’istituto dell’opposizione dei controinteressati e il principio di alternatività.
PAROLE CHIAVE
Ricorso straordinario, d.l. 19/2026, Presidente del Consiglio di Stato, Giustizia Amministrativa, Alternatività, Parere conforme.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- d.l. 19/2026, art. 6, comma 4: Disposizione che riforma il ricorso straordinario, mutandone la denominazione e attribuendo la competenza decisionale al Presidente del Consiglio di Stato.
- Parere del Consiglio di Stato: Atto consultivo vincolante ai fini dell’emanazione del decreto decisorio finale nel nuovo rito del ricorso straordinario.
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