Imprenditorialità delle locazioni turistiche

Buongiorno,

La legge di bilancio recentemente approvata ha modificato, tra gli altri, il comma 595 dell’art.1 della Legge 178/2020. In particolare, dispone che scatta l’imprenditorialità per chi è titolare di più di 2 appartamenti destinati a locazione breve, e non più dal quinto appartamento in poi come vigeva fino ad adesso.
Il titolare di 3 appartamenti locati per finalità turistiche del nostro comune (Toscana), che sta svolgendo l’attività da anni in forma non imprenditoriale, mi chiede cosa deve fare per “regolarizzare” la propria situazione. Aldilà degli adempimenti fiscali e previdenziali, a livello amministrativo dovrebbe cessare le 3 locazioni e avviarle nuovamente tramite la presentazione delle relative SCIA, come prevede la legge regionale 61/2024?
Di conseguenza, dovrebbe prendere 3 nuovi codici regionali e di conseguenza 3 nuovi CIN?

Grazie a chi mi potrà rispondere.

Imprenditorialità delle Locazioni Turistiche: Nuove Regole dal 2026

CONTENUTO

Dal 1° gennaio 2026, le locazioni turistiche in Italia subiranno un cambiamento significativo, diventando imprenditoriali nel momento in cui si destinano oltre due appartamenti per periodo d’imposta. Questa modifica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) e successivamente modificata dalla Legge 199/2025. La presunzione di imprenditorialità è stabilita dall’articolo 2082 del Codice Civile, che definisce l’imprenditore come colui che esercita un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Con l’acquisizione della qualifica di imprenditore, i locatori saranno tenuti a rispettare una serie di obblighi, tra cui l’apertura di una partita IVA e l’applicazione dell’IVA sulle locazioni. Sarà necessario anche registrarsi con i codici ATECO 55.20.42 (per le locazioni turistiche) o 55.90.00 (per altre attività di alloggio). Inoltre, dal 2025, sarà obbligatoria la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per avviare l’attività di locazione turistica.

Fino a due immobili, i locatori potranno continuare a operare sotto un regime non imprenditoriale, beneficiando della cedolare secca con aliquote del 21% o 26%, a seconda della tipologia di contratto. È importante notare che le locazioni turistiche contribuiscono anche alla tassa di soggiorno, che gli enti locali possono imporre. Inoltre, gli enti locali hanno la facoltà di stabilire cambi d’uso per le strutture destinate a locazione turistica, influenzando così la gestione e l’operatività delle stesse.

CONCLUSIONI

Il passaggio a un regime imprenditoriale per le locazioni turistiche oltre i due appartamenti rappresenta un cambiamento significativo nel panorama normativo italiano. Questa evoluzione mira a garantire una maggiore regolamentazione e trasparenza nel settore, ma comporta anche nuovi obblighi per i locatori.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è fondamentale comprendere queste nuove normative, poiché potrebbero influenzare le politiche locali e le procedure di autorizzazione. La conoscenza delle regole sulle locazioni turistiche sarà utile anche per coloro che aspirano a ruoli nella gestione del territorio e nella pianificazione urbanistica.

PAROLE CHIAVE

Locazioni turistiche, imprenditorialità, partita IVA, SCIA, cedolare secca, tassa di soggiorno, enti locali.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Legge 178/2020, art. 1, co. 595.
  2. Legge 199/2025, co. 17.
  3. Codice Civile, art. 2082.
  4. Codice ATECO 55.20.42 e 55.90.00.
  5. Normativa sulla tassa di soggiorno.
  6. Regolamenti locali sugli usi del territorio.

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La fattispecie non è disciplnata anche perché un pezzo del problema è nella LR e l’altro pezzo è nella norma statale: non possono essere raccordate.
La LR indica la necessità della comunicazione della cessaizone della locazione non imprenditoriale. Non vedo altra strada se non quella di cessa e poi avviare. Meglio fare subito la SCIA per locazione imprenditoriale. Per cessare c’è tempo 30 gg

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