Incarichi dirigenziali sanitari e giurisdizione: la comparazione non diventa concorso | Salvis Juribus https://share.google/hltbYRmsPeufay0ms

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Cassazione: il conferimento di incarichi dirigenziali sanitari spetta al Giudice Ordinario, non è un pubblico concorso

CONTENUTO

La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di riparto di giurisdizione: le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari (nello specifico, la direzione di strutture sanitarie complesse) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il ragionamento giuridico si fonda sulla distinzione tra la procedura concorsuale in senso stretto e la procedura di conferimento di incarichi fiduciari o comparativi. Secondo la Corte, il conferimento di tali incarichi non equivale a un pubblico concorso, neppure a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma dell’art. 15 d.lgs. 502/1992.

Di conseguenza, non trova applicazione l’eccezione prevista dall’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, che riserva al Giudice Amministrativo (TAR) esclusivamente le procedure concorsuali per l’assunzione. La Cassazione chiarisce che tale orientamento resta fermo anche alla luce delle recenti novità normative, citando la l. 118/2022, art. 20. La selezione per la direzione di una struttura complessa rimane un atto di gestione del rapporto di lavoro privatizzato, basato su una comparazione che non muta la natura dell’atto in concorso pubblico.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della pronuncia è il consolidamento del potere del Giudice Ordinario su queste controversie. La selezione del dirigente sanitario è configurata come una scelta tra professionisti idonei e non come una procedura automatica basata su graduatoria concorsuale; pertanto, il sindacato giurisdizionale deve avvenire davanti al tribunale civile in funzione di giudice del lavoro.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: In caso di contestazione sulla legittimità della nomina o dell’esclusione da un incarico di struttura complessa, l’azione legale deve essere incardinata tempestivamente davanti al Giudice Ordinario. Gli uffici legali e i dirigenti delle ASL devono considerare tali atti come manifestazioni del potere negoziale del datore di lavoro pubblico, soggette ai canoni di correttezza e buona fede, evitando di qualificarle erroneamente come procedure amministrative autoritative da impugnare al TAR.
  • Per il Concorsista: Il tema ricade nella materia del Diritto del Lavoro Pubblico (o Pubblico Impiego) e della Giustizia Amministrativa, con particolare riferimento al riparto di giurisdizione regolato dall’art. 63 d.lgs. 165/2001. È fondamentale distinguere, ai fini dell’esame, tra “procedure di assunzione” (concorso) e “procedure di conferimento di incarichi” (comparazione), poiché solo le prime radicano la giurisdizione del TAR.

PAROLE CHIAVE

Giurisdizione, Dirigenza Sanitaria, Giudice Ordinario, Pubblico Concorso, Art. 63 d.lgs. 165/2001, Struttura Complessa, Riparto di giurisdizione.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 15 d.lgs. 502/1992: Disciplina il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel settore sanitario.
  2. Art. 63 d.lgs. 165/2001: Definisce il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo nel pubblico impiego contrattualizzato.
  3. L. 118/2022, art. 20: Recente intervento normativo in materia di procedure per gli incarichi dirigenziali sanitari, analizzato dalla Cassazione per confermare la giurisdizione ordinaria.

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