Incongruenze del parere dei revisori sulle variazioni d’urgenza dato solo al consiglio – Le Autonomie Incongruenze del parere dei revisori sulle variazioni d’urgenza dato solo al consiglio – Le Autonomie
Corte dei Conti Molise n. 45/2023: il parere dei revisori sulle variazioni d’urgenza serve per la ratifica e non per la Giunta
CONTENUTO
Il quadro normativo e interpretativo riguardante la tempistica del parere dell’organo di revisione sulle variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza presenta orientamenti divergenti. Secondo l’orientamento maggioritario espresso dalla Corte dei Conti (Sez. rifl. Molise, del. n. 45/2023), il parere dei revisori previsto per le variazioni d’urgenza di bilancio, ai sensi dell’art. 175, c. 4, TUEL, deve essere richiesto in funzione della successiva ratifica consiliare.
Secondo tale orientamento, il parere non deve necessariamente corredare la delibera di Giunta, bensì deve essere acquisito per consentire al Consiglio Comunale di esprimersi sulla ratifica definitiva dell’atto. La disciplina si intreccia con l’art. 42 TUEL, che regola le competenze del Consiglio e le eccezioni in caso di urgenza, e con l’art. 239, c. 1, lett. b, n. 2 TUEL, che stabilisce l’obbligatorietà del parere dell’organo di revisione solo laddove espressamente previsto.
Di segno opposto è la posizione espressa dal Cndcec (febbraio 2024) e da parte della dottrina. In questa visione, il parere sarebbe necessario già sulla proposta di Giunta. Il ragionamento si fonda sul fatto che, nel momento in cui adotta una variazione d’urgenza, la Giunta esercita i poteri tipici del Consiglio; pertanto, l’atto dovrebbe essere assistito dalle medesime garanzie istruttorie, incluso il parere tecnico-contabile dei revisori, sin dal momento della sua adozione iniziale.
CONCLUSIONI
Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale evidenzia un’incertezza operativa: se per la magistratura contabile (del. n. 45/2023) il parere è un atto funzionale alla ratifica (fase successiva), per gli organismi professionali (Cndcec 2024) esso è un requisito di legittimità della delibera di Giunta stessa. L’effetto pratico è la necessità di una scelta prudenziale da parte dell’ente nel definire l’iter procedimentale.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale presidiare il termine di 60 giorni per la ratifica consiliare, assicurandosi che la proposta di delibera di ratifica sia corredata dal parere dei revisori per evitare irregolarità contabili e possibili rilievi della Corte dei Conti in sede di controllo. La mancata ratifica comporta la decadenza del provvedimento con potenziali profili di responsabilità erariale.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (TUEL). È essenziale memorizzare il collegamento tra l’art. 175 (variazioni di bilancio) e l’art. 239 (funzioni dei revisori), distinguendo tra le competenze ordinarie del Consiglio e le competenze eccezionali della Giunta in caso di urgenza.
PAROLE CHIAVE
Variazioni di bilancio, Parere revisori, TUEL, Corte dei Conti, Ratifica consiliare, Delibera di Giunta, Cndcec.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Corte dei Conti, Sez. rifl. Molise, delibera n. 45/2023: stabilisce che il parere dei revisori è richiesto per la ratifica consiliare e non a corredo della delibera di Giunta.
- Art. 175, comma 4, TUEL: disciplina le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta in via d’urgenza, salvo ratifica del Consiglio entro 60 giorni.
- Art. 239, comma 1, lett. b, n. 2 TUEL: definisce l’obbligatorietà del parere dell’organo di revisione sulle proposte di variazione di bilancio.
- Art. 42 TUEL: stabilisce le attribuzioni del Consiglio e i casi eccezionali di esercizio del potere di variazione da parte della Giunta.
- Cndcec (Febbraio 2024): documento che sostiene la necessità del parere dei revisori già sulla proposta di delibera della Giunta.
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