Incrementi del fondo per ridurre il gap con i comparti compatibili con aumenti connessi a nuove assunzioni – Le Autonomie Incrementi del fondo per ridurre il gap con i comparti compatibili con aumenti connessi a nuove assunzioni – Le Autonomie
Art. 14, comma 1-bis, d.l. 25/2025: incrementi del fondo per ridurre il gap con i comparti e nuove assunzioni
CONTENUTO
Il quadro normativo concernente il trattamento economico accessorio del personale pubblico si arricchisce di una disposizione di rilievo operativo: l’art. 14, comma 1-bis, d.l. 25/2025. Tale norma attribuisce alle amministrazioni la facoltà di procedere all’incremento della componente stabile del fondo destinato al trattamento accessorio.
L’obiettivo della misura è duplice:
- Ridurre il gap retributivo esistente con i comparti compatibili;
- Consentire aumenti di risorse che siano direttamente correlati a nuove assunzioni di personale.
Sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica, il tema si intreccia strettamente con il principio di invarianza del valore medio pro capite del fondo. A tal proposito, la giurisprudenza contabile ha fornito una chiave di lettura fondamentale con la deliberazione n. 18/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei conti. In tale sede, è stato chiarito che nel computo necessario a garantire l’invarianza del valore medio devono essere considerati anche i lavoratori con contratto a tempo determinato.
CONCLUSIONI
L’introduzione dell’art. 14, comma 1-bis, d.l. 25/2025 permette alle amministrazioni di adeguare le risorse del fondo stabile in occasione di nuovi ingressi nel personale, a patto di rispettare il valore medio pro capite. Questo meccanismo facilita l’allineamento dei trattamenti accessori tra comparti differenti, garantendo al contempo la sostenibilità degli incrementi legati all’espansione della dotazione organica.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: i dirigenti e i funzionari addetti alla gestione delle risorse umane e finanziarie devono applicare correttamente i criteri di calcolo per l’incremento del fondo. È essenziale includere il personale a tempo determinato nel calcolo del valore medio pro capite, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 18/2023, per evitare errori nella costituzione delle risorse decentrate che potrebbero generare rilievi in sede di controllo da parte della Corte dei Conti o profili di responsabilità contabile.
- Per il Concorsista: la materia ricade nel Diritto Amministrativo e nella Contabilità Pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA (trattamento accessorio) e ai vincoli di spesa per il personale. È importante saper collegare le novità del d.l. 25/2025 con i precedenti orientamenti della Sezione Autonomie.
PAROLE CHIAVE
Trattamento accessorio, d.l. 25/2025, Corte dei conti, Sezione Autonomie, invarianza valore medio, nuove assunzioni, tempo determinato, gap comparti.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 14, comma 1-bis, d.l. 25/2025: disposizione che consente l’incremento stabile del fondo per il trattamento accessorio in connessione con nuove assunzioni e per la riduzione dei gap retributivi.
- Deliberazione n. 18/2023, Sezione Autonomie Corte dei conti: provvedimento che chiarisce l’inclusione del personale a tempo determinato nel calcolo dell’invarianza del valore medio pro capite del fondo.
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