Individuazione della popolazione a cui vanno parametrate le indennità degli amministratori locali - NeoPA https://share.google/pHn3nnWEQ3RdRJUp7

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Corte dei conti Lombardia n. 11/2025/PAR: indennità amministratori locali parametrate alla popolazione dell’ultimo censimento

CONTENUTO

Con il recente parere della Corte dei conti Sez. Lombardia n. 11/2025/PAR, la magistratura contabile ha fornito un importante chiarimento operativo in merito ai criteri di calcolo per le indennità spettanti agli amministratori locali. La questione centrale riguarda l’individuazione della popolazione di riferimento, dato fondamentale per determinare la misura economica dei compensi di sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti del consiglio comunale.

Secondo la Corte, il parametro da utilizzare è esclusivamente quello della popolazione dell’ultimo censimento ufficiale. Tale orientamento si fonda sulla lettura sistematica delle seguenti norme:

  • Art. 1, comma 583, l. 234/2021: che disciplina la misura delle indennità;
  • Art. 37, comma 4, TUEL (d.lgs. 267/2000): che individua nella popolazione censita il dato di riferimento per la classe demografica dell’ente.

Il parere chiarisce esplicitamente che non trova applicazione il criterio “dinamico” previsto dall’art. 156, comma 2, TUEL, il quale farebbe riferimento ai dati anagrafici aggiornati annualmente. La scelta del dato censuario garantisce stabilità e certezza nel calcolo degli oneri finanziari e nel riparto del relativo fondo statale destinato alla copertura di tali incrementi.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della pronuncia è l’obbligo per gli enti locali di ancorare la determinazione delle indennità di funzione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale disponibile, senza poter utilizzare le variazioni demografiche annuali risultanti dalle anagrafi comunali. Questo assicura uniformità nel calcolo delle indennità e nella gestione delle risorse finanziarie stanziate dalla l. 234/2021.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: il Responsabile del Servizio Finanziario e l’Ufficio Personale devono verificare che le determine di impegno e liquidazione delle indennità siano parametrate ai dati dell’ultimo censimento. L’adozione di parametri “dinamici” non previsti dalla legge potrebbe esporre l’ente a rilievi in sede di controllo della Corte dei Conti e generare possibili profili di responsabilità erariale per esborsi non dovuti.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto degli Enti Locali (TUEL), specificamente nella sezione dedicata allo “Status degli amministratori” (artt. 77 e ss. TUEL) e al regime delle indennità. È un collegamento importante con il principio di legalità della spesa pubblica e con la distinzione tra criteri statici (censimento) e dinamici (anagrafe) nell’ordinamento amministrativo.

PAROLE CHIAVE

Indennità amministratori, Corte dei conti Lombardia, Censimento popolazione, TUEL, Legge 234/2021, Sindaci, Bilancio comunale.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Corte dei conti Sez. Lombardia n. 11/2025/PAR: parere che identifica nella popolazione dell’ultimo censimento il parametro per le indennità locali.
  2. Art. 1, comma 583, l. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022): norma che ha rideterminato la misura delle indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali.
  3. Art. 37, comma 4, d.lgs. 267/2000 (TUEL): disposizione che stabilisce il rinvio alla popolazione residente calcolata in base all’ultimo censimento ufficiale per la determinazione della classe del comune.
  4. Art. 156, comma 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL): criterio demografico dinamico (su base annuale) dichiarato inapplicabile dalla Corte per la determinazione delle indennità.

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