Interesse partecipativo e procedimentale: inosservanza del termine di conclusione del procedimento e risarcimento del danno da mero ritardo | Salvis Juribus https://share.google/rBE4rSOnrzdYTaBr1

Interesse partecipativo e procedimentale: inosservanza del termine di conclusione del procedimento e risarcimento del danno da mero ritardo | Salvis Juribus Interesse partecipativo e procedimentale: inosservanza del termine di conclusione del procedimento e risarcimento del danno da mero ritardo | Salvis Juribus

CONSIGLIO DI STATO SEZIONI UNITE N. 10.000/2020: IL RITARDO DELLA P.A. NON GENERA DANNO “IN RE IPSA”

CONTENUTO

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, con particolare riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite del 28 aprile 2020, n. 10.000, ha chiarito i confini della responsabilità della Pubblica Amministrazione in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

Il principio cardine stabilito è che il superamento del termine di conclusione del procedimento non costituisce, di per sé, un danno ingiusto risarcibile (in re ipsa). Al contrario, l’inosservanza temporale funge unicamente da presupposto causale. Per ottenere il risarcimento del danno da ritardo, ai sensi dell’ art. 2-bis, legge 241/1990, il privato ha l’onere di provare:

  • L’esistenza di un danno ingiusto effettivo e concreto;
  • La riferibilità causale del danno alla violazione del termine (dolosa o colposa);
  • L’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all’Amministrazione.

L’interesse protetto dall’ordinamento non coincide necessariamente con l’aspettativa al rilascio di un provvedimento favorevole, bensì con il diritto alla tempestiva conclusione del procedimento.
Va operata, inoltre, una netta distinzione tra risarcimento e indennizzo: mentre il primo richiede la prova rigorosa del danno e della colpa, per l’ottenimento dell’indennizzo il privato deve limitarsi ad allegare il ritardo e l’interesse leso, senza dover dimostrare l’ingiustizia del danno subito.

CONCLUSIONI

In sintesi, la P.A. è tenuta a risarcire il danno da ritardo solo se il privato dimostra che la condotta lenta dell’ufficio ha prodotto un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale concreto. La semplice violazione della tempistica procedimentale, pur restando un’irregolarità, non fa scattare automaticamente l’obbligo risarcitorio in assenza di prova del danno.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è fondamentale presidiare i termini procedimentali per evitare l’insorgere di responsabilità, sebbene la prova del danno spetti al privato. Tuttavia, il mancato rispetto dei termini può comunque esporre l’Amministrazione a istanze di indennizzo (dove l’onere probatorio per il cittadino è semplificato) e il dipendente a potenziali rilievi in sede di performance o responsabilità disciplinare.
  • Per il Concorsista: il tema rientra nel Diritto Amministrativo, con specifico riferimento alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (conclusione del procedimento e silenzio). È un collegamento essenziale tra l’istituto del procedimento amministrativo e la responsabilità civile della P.A., utile per affrontare tracce su danno da ritardo e interessi legittimi pretensivi.

PAROLE CHIAVE

Danno da ritardo, Art. 2-bis legge 241/1990, Consiglio di Stato, Termine procedimentale, Onere della prova, Danno in re ipsa, Indennizzo.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Sentenza Sezioni Unite Consiglio di Stato 28 aprile 2020, n. 10.000: stabilisce che il ritardo procedimentale non è un danno in re ipsa e richiede la prova della colpa e del danno ingiusto.
  2. Art. 2-bis, Legge 241/1990: disciplina le conseguenze del ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento e le basi per il risarcimento e l’indennizzo.
  3. Legge 7 agosto 1990, n. 241: norma generale sull’azione amministrativa e sui termini di conclusione dei procedimenti.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli