In presenza di un’istanza di oscuramento si attiva il potere valutativo dell’amministrazione, che assume le decisioni da comunicare, ai sensi del comma 3 dell’art. 36, insieme all’aggiudicazione. - Giurisprudenzappalti In presenza di un’istanza di oscuramento si attiva il potere valutativo dell’amministrazione, che assume le decisioni da comunicare, ai sensi del comma 3 dell’art. 36, insieme all’aggiudicazione. - Giurisprudenzappalti
TAR Lazio n. 7625/2025: l’oscuramento dei dati personali nelle sentenze non è automatico ma richiede istanza di parte e valutazione del giudice
CONTENUTO
Il TAR Lazio, con la recente sentenza n. 7625/2025, ha sancito un principio fondamentale in materia di trasparenza e protezione dei dati personali: l’oscuramento dei dati identificativi nelle sentenze pubblicate nelle banche dati non può essere generalizzato né automatico.
Secondo il collegio giudicante, la Pubblica Amministrazione non ha il potere di sostituirsi al magistrato in valutazioni di carattere opinabile. L’attivazione della tutela della riservatezza, ai sensi degli artt. 51-52 d.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), è subordinata a due condizioni essenziali:
- La presentazione di un’istanza motivata da parte dell’interessato.
- La tempistica della richiesta, che deve pervenire prima della definizione del grado di giudizio.
Il ragionamento giuridico, che richiama anche i precedenti della Cass. 22561/2021 e le linee guida Garante 2.12.2010, si fonda sulla necessità di operare un bilanciamento caso per caso tra il diritto alla riservatezza del singolo e il principio di pubblicità degli atti giudiziari. Pertanto, l’oscuramento “di massa” o non supportato da una specifica valutazione è da considerarsi illegittimo.
CONCLUSIONI
La pronuncia chiarisce che il regime ordinario rimane quello della pubblicità dei provvedimenti giudiziali. L’oscuramento rappresenta un’eccezione che richiede un impulso di parte tempestivo e una successiva analisi di merito sulle motivazioni addotte, impedendo alla PA di procedere a mascheramenti indiscriminati dei dati.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è necessario prestare massima attenzione nella gestione delle banche dati documentali e nella pubblicazione di provvedimenti. Un oscuramento generalizzato, in assenza di ordine del giudice o di istanza conforme agli artt. 51-52 d.lgs. 196/2003, potrebbe configurare un vizio dell’atto amministrativo di gestione del dato. Operativamente, occorre verificare sempre la presenza del titolo (istanza o statuizione giudiziale) prima di procedere alla de-identificazione.
- Per il Concorsista: il tema si colloca nell’alveo del Diritto Amministrativo, con particolare riferimento al bilanciamento tra il diritto di accesso/trasparenza e la tutela della privacy (d.lgs. 196/2003). È un caso scuola di esercizio del potere valutativo e dei limiti della discrezionalità tecnica della PA rispetto alle funzioni dell’autorità giudiziaria.
PAROLE CHIAVE
Oscuramento dati, Privacy, TAR Lazio, Trasparenza amministrativa, D.Lgs. 196/2003, Sentenze, Bilanciamento interessi.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Sentenza TAR Lazio n. 7625/2025: ribadisce l’illegittimità dell’oscuramento automatico dei dati personali nelle sentenze.
- Artt. 51-52 d.lgs. 196/2003: norme che disciplinano le modalità di annotazione del diritto all’oscuramento e i casi di tutela della riservatezza nei provvedimenti giurisdizionali.
- Cassazione n. 22561/2021: riferimento giurisprudenziale citato in merito alla disciplina dell’oscuramento.
- Linee guida Garante 2.12.2010: direttive dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sul bilanciamento tra riservatezza e pubblicità delle sentenze.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli