L’accreditato risponde davanti alla Corte dei Conti per la violazione delle regole dell’accreditamento, compreso l’extrabudget - Ius & management https://share.google/pul4IcoSNDTV8Hhzk

L’accreditato risponde davanti alla Corte dei Conti per la violazione delle regole dell’accreditamento, compreso l’extrabudget - Ius & management L’accreditato risponde davanti alla Corte dei Conti per la violazione delle regole dell’accreditamento, compreso l’extrabudget - Ius & management

Corte dei Conti n. 233/2024: responsabilità erariale del privato accreditato per prestazioni extra-budget

CONTENUTO

La giurisprudenza contabile, con la sentenza della Corte dei Conti (Sez. I appello) n. 233/2024 (in linea con la precedente n. 183/2022), ha ribadito un principio fondamentale in materia di sanità: la struttura sanitaria accreditata che eroga prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato (extra budget) commette un illecito che genera responsabilità amministrativa.

Il ragionamento giuridico si fonda sulla violazione del D.lgs. n. 502 del 1992, in particolare degli art. 8-bis e art. 8-quinquies. Tali norme impongono il rispetto rigoroso dei tetti di spesa e delle risorse pubbliche programmate. Secondo i giudici:

  • La struttura accreditata è inserita in un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione; pertanto, l’erogazione di prestazioni non autorizzate arreca un danno erariale alla Regione o all’ente sanitario di riferimento.
  • L’eventuale utilità ricevuta dall’Amministrazione per le prestazioni eccedenti è qualificata come “arricchimento imposto” (non voluto).
  • Di conseguenza, come confermato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26750/2023, non è esperibile l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., poiché il privato non può imporre alla PA una spesa non programmata violando i limiti di bilancio.

CONCLUSIONI

Il mancato rispetto delle regole dell’accreditamento e dei volumi di spesa prestabiliti non è un semplice inadempimento contrattuale, ma si configura come un illecito amministrativo-contabile. La struttura privata risponde direttamente davanti alla Corte dei Conti per il danno causato alle finanze pubbliche.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: i dirigenti e i funzionari delle ASL e delle Regioni devono monitorare con estremo rigore il rispetto dei tetti di spesa da parte dei privati accreditati. Liquidare somme per prestazioni extra-budget non autorizzate può esporre il dipendente a responsabilità erariale per omessa vigilanza o per aver avallato un esborso privo di copertura e base legale.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito della Responsabilità Amministrativa e del Diritto Sanitario. È fondamentale conoscere il nesso tra il potere di programmazione della PA e i limiti posti dal D.lgs. n. 502/1992, nonché il coordinamento tra il codice civile (art. 2041) e la giurisdizione contabile.

PAROLE CHIAVE

Danno erariale, Accreditamento sanitario, Tetti di spesa, Extra-budget, D.lgs. 502/1992, Responsabilità amministrativa, Corte dei Conti.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. D.lgs. n. 502 del 1992 (art. 8-bis e 8-quinquies): Disciplina i requisiti per l’accreditamento e la stipula degli accordi contrattuali tra PA e strutture private, definendo i volumi di prestazioni erogabili.
  2. Corte dei Conti (Sez. I appello) n. 233/2024: Sentenza che condanna una struttura accreditata al risarcimento del danno erariale per violazione delle regole sui budget.
  3. Corte di Cassazione n. 26750/2023: Ordinanza che esclude l’azione di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) nel caso di prestazioni sanitarie rese oltre i limiti di spesa prefissati.
  4. Corte dei Conti n. 183/2022: Precedente giurisprudenziale conforme sulla responsabilità della struttura accreditata per prestazioni non autorizzate.

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