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L’assicurazione dei pubblici dipendenti - Le Autonomie L’assicurazione dei pubblici dipendenti - Le Autonomie

Corte dei conti Sez. Autonomie n. 19/2025: deroga al divieto di assicurazione per i tecnici nel Codice Appalti

CONTENUTO

Con la deliberazione n. 19/2025, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha fornito un importante chiarimento interpretativo riguardante la copertura assicurativa dei dipendenti pubblici. Il tema centrale è il coordinamento tra il divieto generale di accollare allo Stato la polizza per responsabilità amministrativo-contabile e le nuove disposizioni del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

In via generale, l’art. 3, comma 59, l. 244/2007 stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di assicurare i propri dipendenti per i danni erariali cagionati nell’esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, la Corte dei conti ha sancito che tale divieto non si applica ai tecnici pubblici (specificamente progettisti e verificatori) previsti dal nuovo Codice dei contratti.

Il ragionamento poggia sulla natura del d.lgs. 36/2023 e del relativo allegato I.10, considerati come norma speciale sopravvenuta rispetto alla legge del 2007. Tale disciplina speciale permette l’utilizzo di risorse pubbliche per la copertura assicurativa della responsabilità professionale di queste figure tecniche. Resta in ogni caso fermo il limite invalicabile posto dall’art. 1900 c.c., che esclude la copertura per i fatti dolosi.

CONCLUSIONI

La pronuncia stabilisce che le amministrazioni possono legittimamente finanziare le polizze assicurative per i propri tecnici impegnati in attività di progettazione e verifica, superando il blocco della normativa del 2007. Questa apertura è finalizzata a garantire la massima efficienza e protezione professionale nelle procedure di appalto, pur escludendo categoricamente i comportamenti intenzionali (dolo).

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: i tecnici (progettisti e verificatori) possono beneficiare della copertura assicurativa a carico dell’ente secondo le modalità dell’allegato I.10 del d.lgs. 36/2023. È fondamentale che l’amministrazione verifichi la corretta imputazione di spesa per evitare contestazioni di responsabilità erariale da parte della Corte dei Conti, ricordando che la colpa grave può essere coperta, ma il dolo resta a carico del dipendente.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito della Contabilità Pubblica (responsabilità amministrativa) e del Diritto Amministrativo (nuovo Codice dei Contratti). È un esempio perfetto di come una norma speciale (d.lgs. 36/2023) possa derogare a un principio generale (l. 244/2007) e del ruolo nomofilattico della Sezione Autonomie.

PAROLE CHIAVE

Responsabilità amministrativa, d.lgs. 36/2023, Corte dei conti, assicurazione dipendenti pubblici, progettisti, verificatori, allegato I.10.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Deliberazione Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 19/2025: chiarisce la legittimità della spesa pubblica per le polizze dei tecnici nel Codice Appalti.
  2. D.lgs. 36/2023: nuovo Codice dei contratti pubblici che introduce la deroga assicurativa.
  3. Allegato I.10 d.lgs. 36/2023: specifica le modalità di copertura assicurativa per progettisti e verificatori.
  4. Art. 3, comma 59, l. 244/2007: norma generale che vieta l’assicurazione dei dipendenti pubblici con oneri a carico dell’amministrazione.
  5. Art. 1900 c.c.: norma del codice civile che esclude il dolo dalla copertura assicurativa.

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