L’indennizzo da “mero ritardo” è condizionato alla previa tempestiva attivazione del potere sostitutivo (e non si applica a tutti i procedimenti amministrativi) - Ius & management L’indennizzo da “mero ritardo” è condizionato alla previa tempestiva attivazione del potere sostitutivo (e non si applica a tutti i procedimenti amministrativi) - Ius & management
TAR Lazio n. 13876/2025: l’indennizzo da mero ritardo richiede la previa attivazione del potere sostitutivo
CONTENUTO
Con la sentenza Tar Lazio, Roma, sez. IV-ter, 14 luglio 2025, n. 13876, i giudici amministrativi hanno chiarito i confini operativi dell’indennizzo da mero ritardo, una misura che si distingue dal risarcimento del danno per la mancata prova del “bene della vita”.
Secondo la pronuncia, la spettanza dell’indennizzo è strettamente subordinata a una condizione procedurale imprescindibile: il privato deve aver attivato tempestivamente il potere sostitutivo. Tale meccanismo è disciplinato dall’art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990 e dall’art. 28 d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013.
Il ragionamento espresso dal Tribunale sottolinea che tale beneficio economico:
- Non trova applicazione generalizzata a tutti i procedimenti amministrativi.
- È limitato esclusivamente ai procedimenti ad istanza di parte.
- Risulta prevalentemente riferito, in base alla normativa richiamata (d.l. 69/2013), ai procedimenti legati all’attività d’impresa.
Il mancato esercizio della facoltà di sollecitare il titolare del potere sostitutivo preclude, dunque, la possibilità di ottenere il ristoro economico per il semplice superamento dei termini di conclusione del procedimento.
CONCLUSIONI
L’indennizzo da mero ritardo non opera in modo automatico al solo spirare del termine procedimentale. Esso richiede una condotta attiva del cittadino che deve sollecitare l’amministrazione attraverso i canali legali previsti per l’inerzia, limitando l’ambito di applicazione ai procedimenti avviati su istanza e con particolare attenzione al settore imprenditoriale.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale monitorare con precisione i termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte. La mancata risposta entro i termini può attivare il potere sostitutivo del superiore gerarchico o dell’organo individuato dall’art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990, con potenziali riflessi sulla responsabilità dirigenziale e disciplinare, oltre che sulla valutazione della performance dell’ufficio coinvolto.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo, specificamente nella disciplina del procedimento amministrativo e del silenzio della P.A. È essenziale collegare l’istituto dell’indennizzo (art. 28 d.l. 69/2013) alla disciplina generale dei termini di conclusione del procedimento prevista dalla Legge n. 241/1990 e distinguere nettamente tra “indennizzo da mero ritardo” e “risarcimento del danno da ritardo” (art. 2-bis, comma 1).
PAROLE CHIAVE
Indennizzo da ritardo, Potere sostitutivo, Legge 241/1990, Procedimento amministrativo, Attività d’impresa, Giurisprudenza amministrativa.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Tar Lazio, Roma, sez. IV-ter, 14 luglio 2025, n. 13876: sentenza che stabilisce l’obbligo di attivazione del potere sostitutivo per ottenere l’indennizzo da ritardo.
- Art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990: norma che impone alle amministrazioni di individuare il soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia.
- Art. 28 d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013: disposizione che disciplina nello specifico l’indennizzo da mero ritardo per i procedimenti amministrativi.
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