L’inidoneità della strada di accesso preclude il rilascio del titolo edilizio – Maurizio Lucca L’inidoneità della strada di accesso preclude il rilascio del titolo edilizio – Maurizio Lucca
TAR Lazio, sez. I Latina, n. 941/2026: l’inidoneità della strada di accesso preclude il rilascio del titolo edilizio
CONTENUTO
Il TAR Lazio, sez. I Latina, con la sentenza 13 agosto 2026 n. 941, ha ribadito un principio fondamentale in materia urbanistica: la legittimità del diniego del permesso di costruire qualora la strada di accesso al lotto interessato risulti inidonea.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha negato il titolo poiché la via d’accesso era priva della larghezza minima necessaria e carente delle opere di urbanizzazione primaria indispensabili per garantire la sostenibilità dell’insediamento. Il fondamento normativo di tale decisione risiede nell’art. 12, co. 2, d.P.R. 380/2001, il quale stabilisce espressamente che il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte del Comune, dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio.
Il ragionamento dei giudici evidenzia che non basta la mera proprietà del suolo o la conformità del progetto alle norme di zona; è necessario che il lotto sia concretamente servito da infrastrutture idonee a sostenere il carico urbanistico derivante dal nuovo intervento.
CONCLUSIONI
La sentenza conferma che l’assenza di infrastrutture minime (larghezza stradale e urbanizzazioni) costituisce un ostacolo insuperabile al rilascio del titolo abilitativo. Il Comune non può autorizzare nuovi interventi edilizi in zone che non garantiscano standard minimi di accessibilità e servizi, a meno che non vi sia un impegno programmatorio certo per la loro realizzazione entro tre anni.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: il responsabile del procedimento e il dirigente dell’Ufficio Tecnico devono condurre un’istruttoria rigorosa sulla concreta idoneità delle infrastrutture a servizio del lotto. Rilasciare un permesso di costruire in assenza di urbanizzazioni adeguate, o senza la previsione del loro completamento nel triennio, espone l’amministrazione a ricorsi e il dipendente a potenziali profili di responsabilità per l’adozione di atti illegittimi contrastanti con il d.P.R. 380/2001.
- Per il Concorsista: il tema riguarda il Diritto Urbanistico e il Testo Unico Edilizia. È essenziale collegare il concetto di “oneri di urbanizzazione” e “urbanizzazione primaria” al potere di controllo della PA sul territorio. L’istituto di riferimento è il Permesso di Costruire e i presupposti per il suo rilascio ex art. 12 d.P.R. 380/2001.
PAROLE CHIAVE
Permesso di costruire, urbanizzazione primaria, d.P.R. 380/2001, inidoneità stradale, titolo edilizio, programmazione triennale.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- TAR Lazio, sez. I Latina, sent. 13 agosto 2026 n. 941: Sentenza che conferma la legittimità del diniego del permesso di costruire per inidoneità della strada di accesso e carenza di opere di urbanizzazione.
- Art. 12, co. 2, d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): Norma che subordina il rilascio del titolo edilizio all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla loro previsione triennale.
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