La perdurante confusione tra convalida e ratifica – Le Autonomie La perdurante confusione tra convalida e ratifica – Le Autonomie
Cons. St., sez. V, 3372/2021: la netta distinzione tra ratifica e convalida negli atti amministrativi
CONTENUTO
Nell’ambito dell’attività della Pubblica Amministrazione, il confine tra i diversi strumenti di autotutela conservativa è spesso fonte di incertezze applicative. La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3372/2021 interviene per fare chiarezza sulla distinzione ontologica tra la ratifica e la convalida, istituti volti a stabilizzare atti viziati ma con presupposti e regimi giuridici differenti.
La ratifica è lo strumento specifico volto a sanare il solo vizio di incompetenza relativa. Si verifica quando un organo (es. il Sindaco) fa proprio un atto emanato da un organo privo della necessaria competenza (es. un dirigente). Secondo l’orientamento giurisprudenziale, la ratifica opera con retroattività e non necessita di una specifica motivazione sull’interesse pubblico, poiché la valutazione di opportunità è assorbita nella volontà dell’organo competente di far proprio l’atto.
Al contrario, la convalida si configura come un provvedimento nuovo e autonomo. Essa è finalizzata a eliminare vizi di legittimità generali, quali la violazione di legge e l’eccesso di potere. A differenza della ratifica, la convalida richiede:
- Una motivazione specifica che dia conto dell’interesse pubblico attuale alla conservazione dell’atto.
- Il mantenimento degli effetti dell’atto originario con efficacia ex tunc (da allora).
Il caso di specie affrontato dal Cons. St. 3372/2021 ha confermato la legittimità della ratifica operata da un Sindaco per “salvare” un’ordinanza originariamente adottata da un dirigente, operando una sanatoria dell’incompetenza senza dover sottostare ai rigori motivazionali tipici della convalida. Tale disciplina trova i suoi riferimenti negli artt. 21-quinquies e 22 del T.U. enti locali (D.Lgs. 267/2000) per quanto concerne la distribuzione delle competenze e le modalità di sanatoria.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico della pronuncia è la semplificazione dell’attività amministrativa nei casi di errore sulla competenza: l’organo corretto può confermare l’atto altrui (ratifica) senza dover dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse pubblico prevalente, che si presume già esistente nella scelta di confermare l’atto.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale identificare correttamente la natura del vizio prima di procedere in autotutela. Se l’atto è viziato da incompetenza, la ratifica dell’organo sovraordinato o competente è la via più rapida per evitare l’annullamento in sede giurisdizionale o gerarchica, riducendo i rischi di responsabilità per illegittimità dell’azione amministrativa.
- Per il Concorsista: il tema rientra pienamente nel Diritto Amministrativo, specificamente nel capitolo dell’invalidità del provvedimento e dei provvedimenti di secondo grado (autotutela). Occorre memorizzare la differenza tra vizi di competenza (sanabili con ratifica) e vizi di legittimità formale/sostanziale (sanabili con convalida ex art. 21-nonies L. 241/90, sebbene il materiale citato richiami la disciplina specifica del D.Lgs. 267/2000).
PAROLE CHIAVE
Ratifica, Convalida, Autotutela, Incompetenza relativa, Cons. St. 3372/2021, D.Lgs. 267/2000, Provvedimento amministrativo.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Cons. St., sez. V, n. 3372/2021: Sentenza che distingue i regimi di ratifica (per incompetenza) e convalida (per vizi generali).
- D.Lgs. 267/2000 (TUEL), artt. 21-quinquies e 22: Norme relative alla competenza degli organi negli enti locali e alla possibilità di sanatoria degli atti.
- Vizio di incompetenza relativa: Difetto di legittimità che ricorre quando l’atto è emanato da un organo appartenente allo stesso plesso amministrativo ma privo della specifica competenza.
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