La prelazione incompatibile e la gara che sopravvive: primato eurounitario, principio della domanda e subentro nel project financing | Salvis Juribus https://share.google/5EXAp3YOUDR4qhqQl

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CGUE CAUSA C-810/24: INCOMPATIBILITÀ DELLA PRELAZIONE NEL PROJECT FINANCING E SOPRAVVIVENZA DELLA GARA

CONTENUTO

La Corte di giustizia UE, con la sentenza del 5 febbraio 2026, causa C-810/24, emessa su rinvio del Consiglio di Stato, Sez. V, ha stabilito un principio dirompente per il settore dei contratti pubblici: il meccanismo della prelazione del promotore nel project financing è incompatibile con l’ordinamento eurounitario.

Secondo i giudici di Lussemburgo, tale istituto contrasta apertamente con i principi di parità di trattamento e di concorrenza effettiva sanciti dalla direttiva 2014/23/UE, oltre a violare la libertà di stabilimento prevista dall’art. 49 TFUE. Sul piano nazionale, la questione investe direttamente la disciplina dell’art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016 e quella attuale contenuta nell’art. 193 d.lgs. 36/2023.

Un punto di estremo rilievo operativo riguarda gli effetti di tale incompatibilità sulla procedura selettiva. La Corte ha chiarito che l’illegittimità della prelazione non comporta automaticamente la caducazione dell’intera gara. Al contrario, la procedura può restare valida, permettendo il subentro o l’aggiudicazione senza l’applicazione del diritto di prelazione, a condizione che il ricorso e il perimetro della domanda giudiziale lo consentano. In sintesi, il primato del diritto UE impone di espungere la preferenza per il promotore, salvaguardando però l’esito del confronto competitivo tra le offerte.

CONCLUSIONI

La sentenza sancisce che la gara di project financing deve svolgersi in modo puramente concorrenziale. Il diritto di prelazione del promotore viene meno in quanto lesivo del mercato, ma la stazione appaltante può procedere all’aggiudicazione in favore del miglior offerente, garantendo la continuità dell’azione amministrativa e il rispetto del merito delle proposte.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: occorre procedere a una revisione delle procedure di affidamento in project financing basate sull’art. 193 d.lgs. 36/2023. L’applicazione della prelazione, ora dichiarata incompatibile dalla CGUE, espone l’amministrazione a ricorsi e a potenziali profili di responsabilità erariale o amministrativa nel caso in cui non si garantisca il subentro del miglior offerente a scapito del promotore “privilegiato”.
  • Per il Concorsista: il tema si colloca nell’ambito del Diritto Amministrativo, con particolare riferimento al Codice dei Contratti Pubblici e al Partenariato Pubblico-Privato (PPP). È fondamentale approfondire il rapporto tra norme interne e fonti UE, nonché il principio di conservazione degli atti giuridici in caso di accertata illegittimità di una singola clausola (la prelazione) rispetto all’intera procedura.

PAROLE CHIAVE

Project financing, Prelazione, CGUE, Concorrenza, Parità di trattamento, D.lgs. 36/2023, Concessioni.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Corte di giustizia UE, 5 febbraio 2026, causa C-810/24: Sentenza che dichiara l’incompatibilità della prelazione nel project financing con il diritto UE.
  2. Art. 193 d.lgs. 36/2023: Attuale norma del Codice dei Contratti Pubblici relativa alla procedura di affidamento nel partenariato pubblico-privato.
  3. Art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016: Precedente norma sulla finanza di progetto che prevedeva il diritto di prelazione.
  4. Direttiva 2014/23/UE: Normativa europea sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.
  5. Art. 49 TFUE: Articolo del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea concernente la libertà di stabilimento.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli