Le abilitazioni di cui alla legge n. 46/1990 ed ora al d.m. n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione. - Giurisprudenzappalti https://share.google/KxiGi7sQjLzdrD6ex

Le abilitazioni di cui alla legge n. 46/1990 ed ora al d.m. n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione. - Giurisprudenzappalti Le abilitazioni di cui alla legge n. 46/1990 ed ora al d.m. n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione. - Giurisprudenzappalti

Cons. Stato n. 5028/2013: le abilitazioni ex D.M. n. 37/2008 sono requisiti di esecuzione, non di partecipazione

CONTENUTO

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, le abilitazioni professionali previste originariamente dalla legge n. 46/1990 e successivamente dal D.M. n. 37/2008 non devono essere confuse con i requisiti necessari per l’ammissione a una gara d’appalto. La giurisprudenza ha chiarito che tali titoli non costituiscono requisiti di partecipazione, la cui mancanza comporterebbe l’esclusione immediata dell’operatore economico, bensì requisiti di esecuzione.

Il ragionamento giuridico, supportato dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 4671/2003 e n. 5028/2013, si fonda sulla distinzione tra la capacità dell’impresa di concorrere e la capacità di eseguire tecnicamente le lavorazioni. Tali abilitazioni devono essere possedute e dimostrate soltanto nella fase esecutiva del contratto, ovvero al momento dell’effettivo inizio delle prestazioni che le richiedono.

Questo orientamento è ulteriormente confermato dal comunicato AVCP del 24/06/2011 e dai pareri del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) relativi al D.M. n. 37/2008, i quali ribadiscono che la finalità di tali norme è garantire la sicurezza degli impianti in fase operativa, senza limitare indebitamente l’accesso al mercato in fase di gara.

CONCLUSIONI

In sintesi, la stazione appaltante non può escludere un concorrente che non dichiari il possesso delle abilitazioni ex D.M. n. 37/2008 al momento dell’offerta. Tale carenza assume rilevanza solo dopo l’aggiudicazione, diventando una condizione obbligatoria per la corretta esecuzione della prestazione.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: Nella redazione dei bandi e dei disciplinari di gara, il Responsabile del Procedimento deve evitare di inserire il possesso delle abilitazioni ex D.M. n. 37/2008 tra i requisiti di ammissione “a pena di esclusione”. Un’esclusione basata su questo presupposto risulterebbe illegittima, esponendo l’amministrazione a ricorsi e possibili profili di responsabilità davanti al giudice amministrativo.
  • Per il Concorsista: Il tema rientra nell’ambito del Diritto Amministrativo e della disciplina dei Contratti Pubblici. È fondamentale conoscere la distinzione tra requisiti di partecipazione (capacità generale, tecnica ed economica) e requisiti di esecuzione (condizioni per l’adempimento), collegando l’istituto al principio del favor participationis e della massima concorrenza.

PAROLE CHIAVE

Abilitazioni professionali, D.M. n. 37/2008, Legge n. 46/1990, Requisiti di partecipazione, Requisiti di esecuzione, Appalti pubblici, Consiglio di Stato.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Legge n. 46/1990: Normativa previgente sulla sicurezza degli impianti e relative abilitazioni professionali.
  2. D.M. n. 37/2008: Disposizioni vigenti in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
  3. Cons. Stato n. 4671/2003 e n. 5028/2013: Pronunce giurisprudenziali che qualificano le abilitazioni come requisiti di esecuzione.
  4. Comunicato AVCP 24/06/2011: Atto di regolazione che chiarisce la non obbligatorietà del requisito in fase di partecipazione alla gara.

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