Quella descritta è sicuramente una prassi diffusa ma resta una prassi non supportata da un riferimento di legge.
il DM 18/05/2007, all’art. 4, commi 9 e 10, dispone:
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In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l’avvenuta distruzione.
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Per l’utilizzo di un’attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso DEVE OTTENERE DAL COMUNE LA VOLTURA DEGLI ATTI DI REGISTRAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO.
Nella circolare ministeriale 1 dicembre 2009 , n. 114 si legge:
nei casi in cui l’attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell’art. 4. Tali forme di «trasferimento» del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i «soggetti terzi» che acquisiscono a vario titolo l’attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall’art. 69 del T.U.L.P.S.
Vedi tu… . Se trovi un comune (quello che detiene la registrazione) lento a fare le pratiche di voltura del codice, comprendo che per l’uso di un mese o due, nemmeno fai in tempo a ottenere la voltura che poi dovrebbe essere riproposta in senso inverso alla fine del noleggio.
Una possibile soluzione risiede nel considerare (nel tuo caso) l’associazione come mero CONDUTTORE temporaneo.
Sempre il DM citato prevede le seguenti definizioni:
e) gestore: soggetto che ha il controllo dell’attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all’art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). [omissis]
f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
Quindi, se l’associazione fosse identificabile come mero conduttore temporaneo, restando, come gestore, lo stesso soggetto affittante, allora potremmo evitare sia la voltura del codice che la licenza ex art. 69
Un’altra soluzione è procedere con una mera comunicazione al comune registrante dove d’ufficio, dichiari che dal giorno X al giorno Y quell’attrazione si troverà nella disponibilità momentanea di Tizio ma che non si tratta di voltura a titolo di vendita o di noleggio a lungo termine. Magari puoi aggiungere che sarà cura dell’Amm.ne verificare l’annotazione nel libretto