Licenza art. 69 senza voltura codice identificativo attrazione

Buongiorno
un’associazione ha un contratto di noleggio per il periodo natalizio di una pista per pattinaggio su ghiaccio, riconosciuta come attrazione dello spettacolo viaggiante con suo codice identificativo rilasciato da altro comune. L’associazione ha chiesto autorizzazione ad installare la pista ma non ha la licenza art. 69 quindi prima del rilascio dell’autorizzazione, dovremo rilasciare la licenza temporanea ai sensi dell’art. 69.
ho quindi invitato l’associazione ha richiedere la voltura del codice identificativo per il periodo corrispondente al noleggio, ai fini del rilascio della licenza ma l’azienda proprietaria ha detto che loro non volturano i codici delle piste di ghiaccio che noleggiano ogni anno ma solitamente i Comuni rilasciano licenza art. 69 temporanea sulla base del contratto di affitto/comodato d’uso senza la necessita di volturare il codice.
Mi chiedo se questo iter è comunque corretto dovendo io rilasciare una licenza ad un’associazione che attualmente non ha e non ha mai avuto licenza per attività di spettacolo viaggiante

Grazie mille

Quella descritta è sicuramente una prassi diffusa ma resta una prassi non supportata da un riferimento di legge.

il DM 18/05/2007, all’art. 4, commi 9 e 10, dispone:

  1. In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l’avvenuta distruzione.

  2. Per l’utilizzo di un’attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso DEVE OTTENERE DAL COMUNE LA VOLTURA DEGLI ATTI DI REGISTRAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO.

Nella circolare ministeriale 1 dicembre 2009 , n. 114 si legge:

nei casi in cui l’attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell’art. 4. Tali forme di «trasferimento» del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i «soggetti terzi» che acquisiscono a vario titolo l’attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall’art. 69 del T.U.L.P.S.

Vedi tu… . Se trovi un comune (quello che detiene la registrazione) lento a fare le pratiche di voltura del codice, comprendo che per l’uso di un mese o due, nemmeno fai in tempo a ottenere la voltura che poi dovrebbe essere riproposta in senso inverso alla fine del noleggio.

Una possibile soluzione risiede nel considerare (nel tuo caso) l’associazione come mero CONDUTTORE temporaneo.

Sempre il DM citato prevede le seguenti definizioni:

e) gestore: soggetto che ha il controllo dell’attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all’art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). [omissis]

f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;

Quindi, se l’associazione fosse identificabile come mero conduttore temporaneo, restando, come gestore, lo stesso soggetto affittante, allora potremmo evitare sia la voltura del codice che la licenza ex art. 69

Un’altra soluzione è procedere con una mera comunicazione al comune registrante dove d’ufficio, dichiari che dal giorno X al giorno Y quell’attrazione si troverà nella disponibilità momentanea di Tizio ma che non si tratta di voltura a titolo di vendita o di noleggio a lungo termine. Magari puoi aggiungere che sarà cura dell’Amm.ne verificare l’annotazione nel libretto

Buongiorno
grazie mille per il riscontro, dettagliato ed esaustivo.
Dal momento che l’istante (nonostante la pista sia codificata come attrazione ed ha un suo codice identificativo nonché un collaudo annuale come attrazione dello spettacolo viaggiante) afferma che la pista è da considerarsi come impianto sportivo senza attività agonistica ma solo per attività ludica…
a mio avviso trattasi di contraddizione visto che il suo carattere “ludico” la identifica come attrazione dello spettacolo viaggiante e non come impianto sportivo.
Anche la polizza assicurativa che ci hanno trasmesso è per copertura danni su impianto sportivo ma allo stesso tempo nel collaudo si parla di attrazione.
Come dovrei comportarmi? C’è una qualche possibilità di individuarla come impianto sportivo non agonistico?

grazie

Direi di no. Il getore non è un associazione sportiva e i clienti non sono associati sportivi.
Il fine determina la fattispecie. E poi, la pista dovrebbe essere realizzata secondo le norme CONI