Buongiorno, un pubblico esercizio, la cui apertura è stagionale, vuole proporre agli avventori delle serate di musica dance fino alle 02.00. L’area individuata per il posizionamento della consolle e per il ballo è esterna al ristorante, ricoperta di sabbia, per riprodurre una spiaggia ed è vicina alla riva del torrente che bagna la zona. Il titolare del PE afferma che la “spiaggetta” è recintata. Le serate sono calendarizzate, es. tutti i venerdì da giugno ad agosto. Siamo in presenza di pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 68 TULPS e art. 80 TULPS per agibilità dell’area. E’ condivisibile? Inoltre, secondo voi, può essere trattata come licenza temporanea o permanente? Il prossimo anno, alla riapertura stagionale si presenterà il solito problema…In ogni caso, però, non sarebbe prevalente, rispetto alla somministrazione l’attività congiunta di trattenimento e svago.
Grazie per l’attenzione e l’aiuto!
Sì, direi che nel tuo caso ci sono gli estremi per l’esercizio del pubblico spettacolo / trattenimento. Difficile affermare che si tratta di sola musica di accompagnamento alla somm.ne. Già avrai visto post del genere:
I PE possono liberamente esercitare piccoli spettacoli ma senza snaturare il locale di somm.ne.
In sintesi, concordo nell’applicare gli art. 68 e 80 TULPS. Sotto le 200 persone tutto può andare in SCIA. Direi che si tratta di attività temporanea ma è da vedere. Rammenta l’art. 71 TULPS:
Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.
Dieri che se il tutto viene smantellato finita la stagione, è più giusto reputarla una cosa stagionale temporanea.