Sono due piani diversi. Ha poco senso parlare di come si conciliano.
Vedi qua per info generali: Diffusione musica dal vivo su pubblica piazza - n°2 da mario.maccantelli
Aggiungo che le rilevanze TULPS riguardano le finalità di polizia amministrativa. Qui vige la liberalizzazione che citi in funzione di una licenza ex art. 69. Le rilevanze della legge 447/95, DPR 227/2011 e relativa norma regionale riguardano la tutela pubblica in funzione dell’inquinamento acustico e si applicano a prescindere dal fatto che la fattispecie rumorosa sia un evento “TULPS” o non “TULPS”.
Quindi, prima si va a vedere se quel trattenimento e quello spettacolo entrino nel campo applicativo della liberalizzazione, poi si va a vedere se gli stessi diano luogo ad emissioni sonore riconducibili alla necessità di una procedura amministrativa (autorizzazione in deroga, comunicazione ex DPR 227/11, altra procedura regionale).
Se nel caso dell’E.R. c’è la presunzione di inquinamento acustico e il contingentamento a 16 eventi rumorosi, ne potrebbero essere effettuati altri “n” non rumorosi (vedi, ad esempio, cuffie wireless per la c.d. silent disco )