Nell’ambito dell’attività di vigilanza sulle locazioni turistiche sono emerse alcune fattispecie di seguito brevemente esposte.
In particolare, in varie occasioni gli operatori accedono presso unità immobiliari catastalmente censite in maniera univoca (i.e. con unico subalterno) ed assegnatarie di unico CIN, con organizzazione degli spazi interni tale da identificare più alloggi funzionalmente autonomi (dotati di camera da letto, bagno e spesso di cucina autonoma).
L’individuazione di distinti alloggi – pur ricompresi in unica unità immobiliare catastale – viene inoltre suffragata dagli annunci reclamizzati nelle piattaforme di prenotazione ricettiva, ove effettivamente viene data la possibilità di prenotare l’intera unità o singole porzioni della stessa.
Non va omesso, tuttavia, che la capacità ricettiva di tali locazioni turistiche corrisponde a quanto dichiarato in sede di richiesta CIN, non essendovi difformità nel numero di camere e di posti letto.
A parere dello scrivente, in caso di separati alloggi all’interno di unità immobiliare catastale (medesimo subalterno), funzionalmente autonomi e commercializzabili congiuntamente o disgiuntamente, il titolare dovrebbe richiedere più CIN.
In relazione a quanto sopra si formulano i seguenti quesiti:
- se, ai sensi dell’art. 13ter del D.L. 145/2023, l’unità immobiliare debba essere considerata sotto il profilo catastale (unico subalterno) ovvero funzionale-ricettivo (è unità immobiliare ogni porzione di un alloggio che possa essere proposta in locazione autonomamente);
- se possano essere richiesti più CIN nel caso in cui più porzioni di unità immobiliare vengano concesse separatamente in locazione.
LB