LOMBARDIA vendita prodotti non alimentari di propria produzione

Per la vendita di cui all’oggetto:

  1. i locali devono essere gli stessi della produzione o attigui/attaccati = giusto ? non si può il locale produzione al piano primo e quello di vendita al piano terra ?

  2. la destinazione uso dei locali di vendita dei prodotti di propria produzione può essere produttiva??

  3. lo possono chiamare “spaccio interno” o “outlet”

  4. che pratica specifica devono presentare al suap e con quali allegati per questo tipo di vendita propri prodotti?

  5. possono vendere altri prodotti non direttamente realizzati in questi locali ? ma si configura allora come il classico commercio al dettaglio con obbligo di destinazione uso commerciale e pratica al suap per commercio al dettaglio ?

Grazie mille

La normativa di riferimento per la vendita diretta di prodotti di propria produzione da parte di imprese artigiane o industriali non agricole è regolata dal D.Lgs. 114/1998 (art. 4, comma 2, lett. f), integrato dalla normativa regionale della Regione Lombardia (L.R. 6/2010 - Testo Unico del Commercio).

1. Collocazione dei locali: produzione e vendita

Non è strettamente necessario che i locali di vendita siano “attigui o attaccati” sullo stesso piano; è assolutamente consentito avere il locale di produzione al primo piano e lo spazio vendita al piano terra, purché facciano parte del medesimo complesso immobiliare o insediamento produttivo dell’azienda.

  • Regola chiave: La vendita diretta nell’esercizio dell’attività produttiva deve avvenire nei locali dell’azienda (o in spazi di pertinenza del medesimo stabilimento). Se la vendita venisse aperta in un immobile staccato/esterno non facente parte dello stabilimento produttivo, decadrebbe l’esenzione e figurerebbe come attività commerciale pura.

2. Destinazione d’uso urbanistico-edilizia

Sì, la destinazione d’uso può (e di norma deve) rimanere produttiva/industriale/artigianale.

  • Finché si tratta di vendita diretta dei beni di propria produzione nei locali aziendali, l’attività di vendita è considerata accessoria/funzionale all’attività principale di produzione. Non serve quindi il cambio di destinazione d’uso in “commerciale” (Cat. C/1), né il pagamento di oneri di urbanizzazione commerciale, a patto che la superficie di vendita mantenga una proporzione accessoria rispetto al complesso produttivo.

3. Denominazione “Spaccio interno” o “Outlet”

  • Spaccio interno / Spaccio aziendale: Denominazione perfettamente corretta e standard per definire la vendita dei propri prodotti nei locali dello stabilimento.

  • Outlet: Può essere utilizzato a condizione di rispettare la normativa regionale della Lombardia sui saldi e sulle vendite promozionali/straordinarie (L.R. 6/2010), specie se il termine “outlet” viene impiegato per indicare la vendita continuativa di prodotti di stagioni precedenti, rimanenze di magazzino o merce difettata a prezzi scontati.

4. Pratica SUAP ed allegati richiesti

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 114/1998, la vendita diretta da parte degli industriali e degli artigiani dei prodotti di propria produzione è esclusa dall’ambito di applicazione della disciplina del commercio al dettaglio .

  • Quale pratica presentare: Non va presentata una SCIA commerciale per esercizio di vicinato. La vendita diretta è generalmente ricompresa nel titolo abilitativo edilizio/produttivo dell’impianto. Tuttavia, tramite la piattaforma telemattica SUAP del Comune (Impresainungiorno / Sportello Telematico), occorre inviare una Comunicazione / Segnalazione informativa per vendita di prodotti propri (o una comunicazione generica per l’avvio dell’attività accessoria di vendita diretta).

  • Allegati principali:

    1. Planimetria dei locali con evidenziata la superficie destinata alla vendita all’interno del complesso produttivo.

    2. Dichiarazione di conformità edilizia, urbanistica e agibilità dei locali.

    3. Valutazione/documentazione di prevenzione incendi (es. SCIA Vigili del Fuoco / DPR 151/2011 se la superficie aziendale complessiva o i materiali stoccati superano le soglie di rischio).

    4. Dichiarazione sul rispetto dei requisiti moral i.

5. Vendita di prodotti non direttamente realizzati nei loc ali

Sì, ma in questo caso la natura giuridica cambia radicalmente per i beni terzi:

  1. Se vendono SOLO prodotti propri:

    Rimangono nel regime esente da licenza commerciale (attività accessoria alla produzione in immobile produttivo).

  2. Se vendono ANCHE prodotti acquistati da terzi (es. accessori, complementi):

    Per la quota di prodotti non di propria produzione si configura a tutti gli effetti un’attività di commercio al dettag lio.

    • Conseguenze:

      • SCIA commerciale SUAP: Bisogna presentare una SCIA di avvio attività commerciale al dettaglio (Esercizio di Vicinato, Media o Grande struttura a seconda dei metri quadri).

      • Destinazione d’uso: La porzione di immobile (o l’intero locale aperto al pubblico) destinata al commercio al dettaglio di merce terzi deve possedere o acquisire la destinazione d’uso commerciale (e relativa conformità urbanistico-catastale).

Ma tale vendita (propri prodotti) può essere fatta anche in forma itinerante ? tramite commercio elettronico ? in altre modalità ?

e quali sono le pratiche suap da presentare, con i relativi allegati, per queste modalità di vendita ?

e come mai servono i requisiti morali ? qual’è la normativa ??