Mancato avvio attività su aa.pp. dopo la scia

Buongiorno, un esercente commercio ambulante su posteggio dopo aver avviato al Suap Sardegna la pratica di avvio, subentrando a un precedente titolare per cessione d’azienda, a causa di sopravvenuti motivi di salute non ha poi avviato l’attività e chiede ora se può a sua volta cedere l’azienda ad un terzo che vorrebbe subentrare.

Ho risposto che la nostra legge regionale n.5/2006 prevede all’art.31 la decadenza dall’attività in caso di mancato avvio dopo 180 giorni dalla Scia (revoca di autorizzazione) e che se non ci sono impedimenti di altra natura (fiscali, notarili o boh) secondo me potrebbe cedere l’azienda a un nuovo subentrante che presenterà la pratica al Suap.

Un altro Comune sostiene invece che l’ambulante non può avviare un subentro al terzo in quanto l’attività è decaduta dopo 30 gg dalla Scia.

A questo punto ho dei dubbi. Potreste aiutarmi a chiarire il quadro ?

Vi ringrazio come sempre per il prezioso aiuto.

La tesi dell’altro Comune secondo cui l’attività sarebbe «decaduta dopo 30 giorni dalla SCIA» è priva di fondamento giuridico.

La tua impostazione è corretta: l’esercente subentrante (B) può cedere a sua volta l’azienda al terzo subentrante (C), a condizione che l’Amministrazione non abbia adottato un formale ed espresso provvedimento di decadenza/revoca prima dell’efficacia del nuovo atto di cessione.

1. Inesistenza della “decadenza a 30 giorni”

Il termine di 30 giorni dalla SCIA/DUAAP (previsto dalla disciplina generale della SCIA ex art. 19 L. 241/1990 e dalle norme sul SUAP Sardegna ex L.R. 3/2008) rappresenta il termine a disposizione della Pubblica Amministrazione per effettuare i controlli di veridicità e sul possesso dei requisiti (morali e professionali) ed eventualmente adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività o di conformazione.

I 30 giorni non costituiscono in alcun modo un termine di decadenza per mancato avvio dell’attività. Una SCIA di subentro per cessione d’azienda produce effetti immediatamente (o nei termini previsti dalla procedura DUAAP) e perfeziona il trasferimento del titolo abilitativo.

2. Necessità di un provvedimento espresso di decadenza

Nel diritto amministrativo e nella disciplina del commercio su aree pubbliche (L.R. Sardegna 18 maggio 2006, n. 5 e regolamenti comunali di mercato):

  • La decadenza/revoca del titolo abilitativo o della concessione di posteggio per mancato avvio o mancato utilizzo dell’area non opera mai “ipso iure” (in automatico) senza un atto dell’Amministrazione.

  • È sempre necessario un formale provvedimento motivato di decadenza/revoca, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990.

  • Se il Comune non ha mai avviato né concluso un procedimento di decadenza notificando il relativo provvedimento finale all’operatore B, il titolo abilitativo e la concessione rimangono giuridicamente validi ed efficaci.

3. Valore dei motivi di salute (Forza Maggiore)

Anche qualora il Comune avesse intrapreso un procedimento di decadenza per mancato avvio o mancato utilizzo del posteggio oltre i termini stabiliti dal regolamento comunale o dalla L.R. 5/2006 (solitamente 180 giorni o un determinato numero di assenze nell’anno solare):

  • I comprovati motivi di salute costituiscono una classica causa di forza maggiore/giustificato impedimento.

  • Se l’operatore B produce idonea documentazione medica, l’impedimento giustifica la mancata trattazione/frequenza del posteggio, ostando legittimamente alla dichiarazione di decadenza.

4. Circolazione dell’azienda e validità del subentro B $\rightarrow$ C

  • Sotto il profilo civilistico (Art. 2555 c.c.): L’azienda è un complesso di beni organizzati. B ne è diventato legittimo proprietario a seguito del primo atto notarile di cessione da A. B ha la piena facoltà di cedere l’azienda a C tramite un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata.

  • Sotto il profilo amministrativo: Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono collegati al trasferimento del ramo d’azienda. Finché il titolo non è stato revocato con atto definitivo, esso circola unitamente all’azienda. C potrà dunque presentare regolarmente la propria pratica DUAAP/SCIA di subentro.

Quadro sintetico per la gestione della pratica al SUAP

  1. Verifica degli atti: Verificare che agli atti del Comune non sia mai stato notificato a B un provvedimento espresso e definitivo di decadenza/revoca della concessione o autorizzazione.

  2. Titolo di cessione: Verificare la presenza del nuovo atto notarile di cessione d’azienda (o ramo d’azienda) da B a C.

  3. Requisiti di C: Verificare che il subentrante C sia in possesso dei requisiti morali e (se settore alimentare) professionali ex D.Lgs. 59/2010 e L.R. 5/2006.

  4. Esito: Se l’iter di decadenza contro B non è mai stato perfezionato, la SCIA di subentro presentata da C è procedibile e legittima.