Non comprendo bene. La necessità dell’art. 80 TULPS prescinde dal numero. Semmai sopra le 200 persone interviene la CCVLPS. La somministrazione non è sottoposta all’art. 80 TULPS. Lo è il pubblico spettacolo trattenimento. Se fosse attività imprenditoriale, anche se gratuita, occorrerebbe anche l’abilitazione ex art. 68. Vabbè, tutto è da vedere caso per caso
La questione mi sembra riguardi, più che altro, la discrezionalità nel concedere o meno il suolo pubblico anche all’altro commerciante. Se fosse una mera somm.ne senza evento collegato si giustificherebbe male: sarebbe una ristorazione su area pubblica senza un vero perché. Rammenta che la soimm.ne temporanea deve essere correlata ad un evento pubblico (a servizio di un evento a meno che non sia una sagra).
Relativamente alla sicurezza sarebbe opportuno che l’art. 80 TULPS di cui sopra fosse aggiornato con una valutazione del possibile aggravio del rischio dato dalla presenza di ulteriori tavoli ecc.