Manifestazione temporanea ripetuta entro 2 anni dalla precedente verifica di agibilità art. 80 Tulps

Buongiorno, il Suap riceve la pratica per lo svolgimento di una manifestazione temporanea per più di 200 persone che ha già ottenuto l’agibilità art. 80 Tulps l’anno scorso. L’organizzatore e il tecnico abilitato dichiarano che nulla viene modificato rispetto alla precedente edizione e allega tutta la documentazione necessaria.

Visto che l’art. 141 Reg. Tulps prevede che non è necessario il parere della CCVLPS se il parere è stato rilasciato da meno di due anni, ma prevede anche che la CCVLPS può procedere a controlli periodici sul posto chiedo se è necessario l’invio per conoscenza della suddetta pratica alla CCVLPS. Grazie.

Sono aspetti di dettaglio che andrebbero trattatati nel regolamento comunale sul funzionamento della CCVLPS. Puoi inviare o non inviare.

Rammenta che l’art. 141 individua varie competenze della CCVLPS

a) esprimere il parere sui progetti per nuovi impianti

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali/luoghi

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico

d) accertare la scurezza delle attrazioni dello spettacolo viaggiante

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte per il buon funzionamento degli impianti

________

Come vedi, la lett. e) indica che la CCVLPS può agire non solo in fase di avvio attività ma anche successivamente con funzione di controllo. L’ultimo comma dell’art. 141, da una parte indica che le “verifiche” non sono necessarie quando la CCVLPS abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni (in genere si nuova agibilità ogni tre anni – tempo zero agibilità, altre due edizioni annuali senza verifiche e poi nuova agibilità), dall’latra indica sono fatti salvi i controlli.

L’art. 141-bis dispone:

l’esercizio del controllo di cui all’articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.