Nemo potest venire contra factum proprium. - Giurisprudenzappalti Nemo potest venire contra factum proprium. - Giurisprudenzappalti
CGA Sicilia n. 801/2025: Inammissibile il ricorso che invalida la posizione dello stesso ricorrente
CONTENUTO
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, con la sentenza 23 ottobre 2025, n. 801, ha affrontato il tema della coerenza processuale e sostanziale attraverso l’applicazione del brocardo nemo potest venire contra factum proprium.
Il nucleo della decisione risiede nel ritenere inammissibile un motivo di impugnazione qualora l’eventuale accoglimento dello stesso determini l’illegittimità non solo della posizione del controinteressato, ma anche della posizione giuridica del ricorrente. Il Collegio ha fondato tale orientamento su tre pilastri cardine dell’ordinamento:
- Il principio di buona fede;
- Il divieto di abuso del diritto e del processo;
- Il principio di autoregolamentazione coerente dei propri atti.
Secondo la pronuncia n. 801/2025, il soggetto che agisce in giudizio non può invocare una tutela che neghi i presupposti di legittimità su cui egli stesso ha fondato la propria pretesa o la propria partecipazione a una procedura. La condotta processuale deve essere specchio di una coerenza operativa che impedisca di trarre vantaggio da una censura che colpisca indistintamente tutte le parti, compreso chi la propone.
CONCLUSIONI
La sentenza afferma che il sistema giudiziario non può avallare strategie processuali contraddittorie. L’effetto pratico è la preclusione di quei motivi di ricorso “suicidi”, che finirebbero per travolgere l’interesse dello stesso ricorrente, confermando che la correttezza e la coerenza sono requisiti essenziali per l’accesso alla tutela giurisdizionale.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: Nell’attività istruttoria e nella resistenza in giudizio della PA, occorre monitorare la coerenza dei comportamenti delle parti private. Una condotta del privato che neghi i propri atti precedenti può configurare un abuso del diritto, elemento rilevante per eccepire l’inammissibilità dei ricorsi e prevenire possibili responsabilità per l’amministrazione in caso di soccombenza in procedimenti basati su presupposti incerti.
- Per il Concorsista: Il tema si colloca nel Diritto Processuale Amministrativo (condizioni dell’azione e interesse a ricorrere) e nel Diritto Civile (clausole generali). È fondamentale ricordare il collegamento tra il principio di buona fede e il divieto di abuso del processo come limite alla tutela giurisdizionale.
PAROLE CHIAVE
Nemo potest venire contra factum proprium, Abuso del diritto, CGA Sicilia n. 801/2025, Buona fede, Inammissibilità ricorso, Coerenza atti, Processo amministrativo.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Sentenza CGA Sicilia, sez. giurisdizionale, 23 ottobre 2025, n. 801: Stabilisce l’inammissibilità del motivo di ricorso che renderebbe illegittima la posizione del ricorrente stesso.
- Principio di buona fede: Canone generale che impone alle parti di comportarsi correttamente sia nella fase precontrattuale/procedimentale che in quella processuale.
- Divieto di abuso del diritto e del processo: Principio che impedisce l’esercizio di facoltà legali per scopi diversi da quelli per cui il diritto è riconosciuto, o in contrasto con la correttezza.
- Principio di autoregolamentazione coerente: Obbligo per il soggetto di mantenere una condotta non contraddittoria rispetto ai propri atti precedenti.
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