Non è ammissibile la categoria del "giudicato cautelare" nel processo amministrativo

Il Consiglio di stato ribadisce con una sua sentenza di oggi che il “giudicato cautelare” non esiste nel processo amministrativo.
Cosa significa?
Con quella formula si intendeva – o più esattamente si tentava di intendere – l’attitudine dell’ordinanza cautelare a produrre effetti preclusivi o conformativi stabili sull’azione amministrativa successiva, in modo analogo a quanto accade con il giudicato in senso tecnico ex art. 2909 c.c.
La sentenza Cons. Stato n. 6876/2026 si aggiunge ai precedenti nell’indicare come ciò non sia ammissibile nel campo della giustizia amministrativa.
Infatti Il provvedimento cautelare è per definizione emanato “con riserva” di accertamento della fondatezza nel merito. Esso non statuisce definitivamente sulle posizioni soggettive dedotte in giudizio, ma mira esclusivamente ad assicurare interinalmente gli effetti della futura decisione di merito, come si evince dall’art. 55, comma 1, c.p.a., secondo cui le misure cautelari devono “assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso”.
Le ordinanze cautelari sono, pertanto, insuscettibili di passare in giudicato, analogamente ai provvedimenti istruttori, interlocutori o di rinvio al ruolo ordinario.

cds SEZ III sent n.6876 14.09.2026.pdf (150,3 KB)