Si richiede se, ai sensi dell’art. 52 della L.R. Toscana n. 62/2018 (Codice del Commercio), la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e la relativa Notifica Sanitaria ASL per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di un evento possano essere presentate da una persona fisica in qualità di privato organizzatore, oppure se la titolarità sia riservata esclusivamente a soggetti giuridici (es. imprese, associazioni o Enti del Terzo Settore)
Ai sensi dell’art. 52 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018 (Codice del Commercio) e del combinato disposto con la normativa igienico-sanitaria e amministrativa statale e comunitaria, la SCIA e la Notifica Sanitaria ASL per la somministrazione temporanea possono essere presentate da una persona fisica in qualità di privato organizzatore, purché in possesso dei requisiti di legge.
Non sussiste, pertanto, un’esclusiva riservata ai soli soggetti giuridici formalmente costituiti (es. imprese, associazioni, ETS).
1. Il quadro normativo e i soggetti legittimati (Art. 52 L.R. 62/2018)
L’art. 52, comma 1, della L.R. 62/2018 individua la natura dell’attività temporanea legandola all’occasione dell’evento (sagre, fiere, manifestazioni religiose, culturali, tradizionali, politiche, sindacali, sportive o eventi locali straordinari) e impone che la somministrazione non costituisca la ragione esclusiva dell’evento stesso (salvo che per le sagre) e non superi i 10 giorni consecutivi (salvo le deroghe previste).
La norma non limita la soggettività giuridica dell’organizzatore a forme societarie o associative:
-
Persona fisica / Privato organizzatore: Può validamente figurare come “organizzatore dell’evento” e presentare la SCIA temporanea al SUAP.
-
Nesso di diretta gestione: L’art. 52 stabilisce l’espresso divieto di affidare in gestione la somministrazione a soggetti diversi dall’organizzatore. Di conseguenza, colui che si qualifica come organizzatore della manifestazione (sia esso privato cittadino, comitato di fatto, associazione o impresa) deve coincidere con il titolare/dichiarante della SCIA.
2. Requisiti per il privato organizzatore
In caso di presentazione della SCIA da parte di una persona fisica/privato:
-
Requisiti Morali (Onorabilità): Il privato dichiarante deve possedere e autocertificare i requisiti morali di cui all’art. 11 della L.R. 62/2018 (e art. 71 D.Lgs. 59/2010).
-
Requisiti Professionali: Trattandosi di somministrazione temporanea, l’art. 52 non richiede il possesso dei requisiti professionali (ex SAB/REC o titolo professionale), obbligatori invece per l’esercizio permanente.
-
Partita IVA e Codice Fiscale: Qualora l’evento abbia natura meramente occasionale e non d’impresa, la SCIA e la Notifica Sanitaria possono essere presentate indicando il Codice Fiscale della persona fisica, senza necessità di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (a meno che l’organizzazione dell’evento non sia svolta nell’esercizio abituale di un’attività d’impresa).
3. Profilo Sanitario (Notifica ai sensi del Reg. CE 852/2004 )
Sotto il profilo igienico-sanitario (Endoprocedimento ASL tramite portale STAR ):
-
Ai sensi della normativa comunitaria (Reg. CE 852/2004), la qualifica di OSA (Operatore del Settore Alimentare) definisce chiunque sia responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa/attività sotto il suo controllo.
-
Una persona fisica che organizzi un evento e gestisca direttamente lo stand gastronomico assume a tutti gli effetti la qualifica di OSA per la durata dell’evento e firma la Notifica Sanitaria.
-
Attenzione ai diritti ASL: Gli Enti del Terzo Settore (ETS) e le associazioni registrate beneficiano di esenzioni o riduzioni sui diritti istruttori/sanitari regionali per la notifica; il privato cittadino sarà invece tenuto al pagamento ordinario delle tariffe ASL applicabili.
Sintesi operativa per il SUAP
-
Ricevibilità della pratica: L’istanza (SCIA + Notifica Sanitaria per codice attività 56.40.01R) inoltrata tramite il sistema regionale STAR con il solo Codice Fiscale della persona fisica / privato organizzatore è ammissibile.
-
Controlli d’ufficio: Il SUAP e la ASL dovranno verificare il possesso dei requisiti di onorabilità del dichiarante, l’idoneità dei locali/spazi provvisori e la conformità della manifestazione rispetto alle categorie previste dall’art. 52.