Obbligo di acquisizione del CIG per elargire un contributo ordinario ad Ass. ETS per realizzazione attività pubblico interesse?

L’amministrazione comunale intende elargire un contributo ordinario alla Pro Loco per contribuire alla realizzazione di eventi pubblici (feste e manifestazioni) nell’arco dell’anno; è stato presentato un progetto con le iniziative/manifestazioni e le spese previste per la realizzazione; per la erogazione la Pro Loco (ETS) dovrà presentare un rendiconto delle spese sostenute; è stato acquisito il CUP, è obbligatorio acquisire anche il CIG?
Grazie

No, in questo caso non è obbligatorio acquisire il CIG (Codice Identificativo Gara).

Ecco il motivo e la distinzione fondamentale che azzera l’obbligo:

Perché il CIG non serve

Il CIG è uno strumento legato esclusivamente alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici (appalti di lavori, servizi o forniture), come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Nel vostro scenario non c’è un rapporto di scambio (sinallagma) dove l’ente “compra” un servizio dalla Pro Loco, ma siamo nel campo dell’attività amministrativa di tipo contributivo (Art. 12 della Legge 241/1990). L’amministrazione sostiene e finanzia un’attività di interesse pubblico senza ricevere in cambio una controprestazione commerciale. Trattandosi di un contributo ordinario ex art. 12 L. 241/90 a fondo perduto (soggetto a rendicontazione), l’obbligo del CIG decade.

Perché il CUP è invece corretto

Avete fatto benissimo a prendere il CUP (Codice Unico di Progetto). Il CUP è obbligatorio per ogni operazione di investimento pubblico o, più in generale, per l’erogazione di contributi finanziari a valere su progetti specifici (come il programma di eventi della Pro Loco), ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità.

Riassunto degli adempimenti per la liquidazione

Per procedere in totale sicurezza con gli uffici finanziari, la struttura dell’atto di liquidazione poggerà su questi pilastri:

  • Verifica del CUP: Il codice andrà inserito nei mandati di pagamento.

  • Rendicontazione: Acquisizione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute dalla Pro Loco, coerente con il progetto presentato.

  • Tracciabilità (ex L. 136/2010): La Pro Loco dovrà indicare gli estremi del conto corrente dedicato (anche non in via esclusiva) su cui ricevere il contributo tramite bonifico bancario.

  • Regolarità contributiva (DURC): Trattandosi di un Ente del Terzo Settore (ETS), è sempre opportuno verificare la regolarità contributiva prima dell’erogazione.

  • Ritenuta d’acconto 4% (Art. 28 D.P.R. 600/1973): Trattandosi di un ETS, verificate se l’attività per cui viene dato il contributo rientra tra quelle commerciali o istituzionali dell’ente, per valutare l’applicazione o l’esenzione dalla ritenuta del 4%.

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Ma per assegnare il contributo occorre fare un avviso pubblico?

Sì, come regola generale è necessario fare un avviso pubblico.

Questo obbligo non deriva dal codice degli appalti, ma dall’art. 12 della Legge 241/1990 e dai principi europei di concorrenza, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Quando un Comune distribuisce risorse pubbliche (vantaggi economici), deve dare a tutti i soggetti potenzialmente interessati la possibilità di partecipare.

Tuttavia, nel caso specifico delle Pro Loco, esistono delle eccezioni e dei percorsi normativi specifici che permettono l’assegnazione diretta. Vediamo come inquadrare correttamente la scelta.

Opzione 1: L’Avviso Pubblico (La via ordinaria)

Se il Comune approva un generico “Piano per il sostegno alle attività turistiche e culturali”, la procedura corretta prevede:

  • La pubblicazione di un avviso (bando) rivolto alle associazioni del territorio.

  • I criteri di selezione e i punteggi stabiliti a monte (es. qualità del progetto, storicità, impatto sul territorio).

  • Una graduatoria finale per l’assegnazione dei fondi.

Opzione 2: Assegnazione Diretta alla Pro Loco (Le eccezioni legittime)

Il Comune può evitare l’avviso pubblico e procedere al contributo diretto alla Pro Loco solo se l’atto (la delibera di giunta o la determina) è fortemente motivato sotto uno di questi profili:

A) Unicità del soggetto e specificità istituzionale

La Pro Loco ha per statuto e per natura l’obiettivo unico di promuovere lo specifico territorio comunale. Se l’amministrazione dimostra nella motivazione dell’atto che non esistono altre associazioni sul territorio comunale in grado di garantire quel tipo di attività o che la Pro Loco agisce in base a una convenzione storica per compiti istituzionali non fungibili, l’affidamento diretto del contributo è legittimo.

B) Co-progettazione (Art. 55 Codice Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017)

Poiché avete specificato che la Pro Loco è un ETS (Ente del Terzo Settore), la strada maestra per evitare i bandi di stampo “commerciale” è l’istituto dell’amministrazione condivisa. Se il progetto è stato strutturato insieme (Comune e Pro Loco) per finalità civiche e solidaristiche, si può attivare un tavolo di co-progettazione. Attenzione però: la scelta del partner (la Pro Loco) dovrebbe comunque derivare da un originario procedimento a evidenza pubblica (un avviso per manifestare interesse a co-progettare), a meno che, di nuovo, non si riscontri l’assoluta unicità dell’interlocutore sul territorio.

:warning: Cosa scrivere nella motivazione (Il “Salva-Atto”)

Se decidete di procedere al contributo diretto senza previo avviso pubblico, il Responsabile del Procedimento deve blindare la determina evidenziando:

  1. Lo statuto della Pro Loco, che coincide esattamente con gli scopi di promozione turistica dell’Ente Locale.

  2. L’assenza di altri soggetti concorrenti sul territorio comunale aventi la medesima rappresentatività e finalità.

  3. La convenienza e l’interesse pubblico del progetto presentato (analisi del rapporto costi/benefici per la comunità).

  4. Il rinvio al Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi (verificate sempre cosa prevede il vostro regolamento interno ex art. 12 L. 241/90, perché è la prima norma da rispettare).